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Nuove linee guida sul rilascio dei certificati di origine

27/03/2019 -
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Il 18 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha pubblicato laCircolare n. 62321 contenente le nuove disposizioni in merito al rilascio dei certificati di origine da parte della Camere di Commercio.

Alla Circolare medesima sono allegate le linee guida che MiSE e Unioncamere hanno predisposto al fine di allineare le procedure di richiesta e di rilascio dei certificati al Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Regolamento (UE) 952/2013, in vigore dal 1° maggio 2016 – nonché alle linee guida dell’Associazione delle Camere di Commercio europee (Eurochambres) del gennaio 2016.

Seppure le procedure formalizzate dalle nuove linee guida non si discostino in maniera significativa dalla prassi fino ad oggi utilizzata, è opportuno evidenziare alcune disposizioni di grande importanza per gli operatori che facciano richiesta di un certificato di origine.

Innanzitutto, come previsto dall’art. 61, par. 3, del Codice Doganale dell’Unione, il certificato di origine può essere rilasciato, “qualora le esigenze del commercio lo richiedano”, sulla base delle regole di origine del Paese di destinazione o su altri metodi di individuazione del Paese di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. In tutti gli altri casi, ovvero quando non venga fatta dall’esportatore specifica richiesta di applicazione del suddetto art. 61, par.3, CDU, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa unionale in materia di acquisizione dell’origine non preferenziale.

Di grande rilievo per gli operatori è la possibilità di usufruire della stampa in azienda del certificato di origine. Tale procedura è riservata agli operatori titolari di:

-  Autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato);

-  Status di Esportatore Autorizzato;

-  Registrazione alla banca dati REX – Esportatore Registrato.

Inoltre, le Camere di Commercio potranno decidere di concedere tale semplificazione anche ad imprese diverse da quelle sopra elencate, purché presentino dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di condanne per reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, e purché non siano state rifiutate domande di autorizzazione o sospese/revocate autorizzazioni esistenti per AEO e/o Esportatore Autorizzato a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni.

Infine, le linee guida forniscono specifiche istruzioni circa la compilazione delle diverse caselle del formulario. Di particolare interesse, quanto previsto con riferimento alla casella 3 “Paese di origine”:

1. Merci originarie di uno Stato membro dell’UE: indicare la dicitura “Unione europea” (e non Comunità europea) seguita, se necessario, dal nome ufficiale dello Stato membro (ad es. “Unione europea – Repubblica Italiana” e non “Unione europea – Italia”);

2. Merci originarie di un Paese extra-UE: indicare il nome del Paese terzo;

3. Merci di origine multipla: in casella 3, riportare i nomi dei diversi Paesi di origine; in casella 6 “descrizione della merce”, indicare il nome del Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo, avendo cura di separare in maniera evidente le merci di origine UE da quelle di origine extra-UE.

È opportuno specificare che, sulla base di quanto appena riportato, è accettato e possibile il rilascio di un certificato di origine attestante l’origine non preferenziale Unione europea(in inglese, made in EU), nonostante l’origine non preferenziale si riferisca ai singoli Stati membri e non all’UE nel suo insieme.

Easyfrontier resta a disposizione degli operatori per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti sul tema.

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