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Nuove modalità per il ravvedimento operoso doganale: dal 2026 sanzioni pagabili direttamente in dichiarazione

08/01/2026 -

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato la Circolare n. 38/2025, definendo le nuove procedure per regolarizzare spontaneamente le violazioni doganali. In linea con il D.Lgs. n. 141/2024, il nuovo quadro normativo recepisce l’impianto sanzionatorio tributario generale, garantendo una maggiore uniformità tra la materia doganale e quella fiscale.

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato la Circolare n. 38/2025, definendo le nuove procedure per regolarizzare spontaneamente le violazioni doganali. In linea con il D.Lgs. n. 141/2024, il nuovo quadro normativo recepisce l’impianto sanzionatorio tributario generale, garantendo una maggiore uniformità tra la materia doganale e quella fiscale.

Le principali novità, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, riguardano la semplificazione dei pagamenti e l’introduzione della flessibilità nei versamenti.

Fino ad oggi, il contribuente non poteva corrispondere contestualmente tributo e sanzione direttamente nella dichiarazione doganale. Dal 2026, invece, in caso di infedele o omessa dichiarazione, sarà possibile indicare la sanzione ridotta per ravvedimento operoso direttamente nel campo della liquidazione della dichiarazione di rettifica o di regolarizzazione. Per farlo, dovranno essere utilizzati esclusivamente i codici tributo 430 e 432, ripartendo l’importo della sanzione al 50% su ciascuno di essi.

Una novità rilevante è la conferma della validità del ravvedimento frazionato. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione anche attraverso pagamenti non contestuali, a condizione che:

  • Il tributo venga pagato integralmente prima degli interessi e della sanzione ridotta.
  • La misura della sanzione sia calcolata in base al momento in cui avviene l’effettivo pagamento della stessa, e non di quello del tributo.

Per quanto riguarda il calcolo degli interessi, la circolare specifica che per i diritti di confine si applica il tasso BCE maggiorato di due punti percentuali, mentre per gli altri diritti doganali si applica il tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il ravvedimento operoso è considerato un adempimento spontaneo e, pertanto, non richiede alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’ufficio doganale. Tuttavia, è fondamentale che l’atto di irrogazione della sanzione non sia già stato notificato al contribuente.

Una volta perfezionato il ravvedimento, il contribuente ha l’obbligo di inviare una comunicazione via PEC all’ufficio doganale competente, utilizzando il modello allegato alla circolare. Solo a questo punto l’amministrazione effettuerà i controlli postumi sulla correttezza degli importi versati; in caso di errori o omissioni, l’ufficio procederà con le ordinarie attività di accertamento e riscossione.

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