L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 15/D del 16 giugno 2026, che introduce importanti aggiornamenti e istruzioni operative riguardanti la procedura semplificata per il rilascio del certificato di circolazione A.TR. Questa misura mira a uniformare le procedure a vantaggio degli uffici doganali e degli operatori economici, facilitando gli scambi di merci in posizione di “libera pratica” tra l’Unione Europea e la Turchia.
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Nuove regole per lo status di Esportatore Autorizzato A.TR. e scambi con la Turchia
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 15/D del 16 giugno 2026, che introduce importanti aggiornamenti e istruzioni operative riguardanti la procedura semplificata per il rilascio del certificato di circolazione A.TR. Questa misura mira a uniformare le procedure a vantaggio degli uffici doganali e degli operatori economici, facilitando gli scambi di merci in posizione di “libera pratica” tra l’Unione Europea e la Turchia.
Il certificato A.TR. è il documento necessario per ottenere benefici daziari negli scambi tra UE e Turchia. Con l’ottenimento dello status di Esportatore Autorizzato A.TR., un operatore economico che effettua spedizioni frequenti può essere autorizzato a non presentare più le merci né la richiesta del certificato all’ufficio doganale di esportazione per ogni operazione.
Il visto della dogana sul certificato può essere apposto tramite due modalità stabilite dall’autorità:
- L’impronta del timbro dell’ufficio doganale con firma (pre-autenticazione);
- L’impronta di un timbro speciale conforme a un modello specifico, che può essere anche pre-stampato sui moduli.
Lo status può essere richiesto esclusivamente dai soggetti che rientrano nella nozione di esportatore definita dalla normativa unionale. Per ottenerlo, l’operatore deve effettuare spedizioni frequenti che richiedono certificati A.TR. e offrire tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci.
La circolare chiarisce che sono generalmente esclusi da questo status i soggetti che forniscono solo servizi logistici o di assistenza doganale (come vettori, doganalisti o case di spedizione), a meno che non operino in specifiche condizioni contrattuali previste dalla legge.
Le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore il 1° luglio 2026, data a partire dalla quale il rilascio dello status sarà regolamentato esclusivamente dalla nuova circolare.
Per gli operatori che già possiedono autorizzazioni, gli uffici ADM avranno tempo fino al 1° gennaio 2027 per adeguare i provvedimenti esistenti alle nuove istruzioni. Inoltre, la circolare dichiara superate le vecchie prassi emergenziali legate alla pandemia Covid-19.
La richiesta deve essere inviata tramite PEC all’ufficio ADM territorialmente competente. Il procedimento deve concludersi entro un termine massimo di 120 giorni dalla presentazione della domanda. Una volta rilasciato, il provvedimento sarà identificato da un nuovo codice alfanumerico univoco.
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