Con la Decisione di Esecuzione del 13 febbraio 2023, la Commissione europea ha fornito dettagli in merito all’applicazione dei dazi antidumping sulle biciclette importate dalla Cina e in particolare sull’autorizzazione di esenzione concessa per alcuni codici doganali a norma del regolamento (CE) n. 88/97.
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Nuovi dettagli sull’applicazione dei dazi antidumping sull’importazione di biciclette dalla Cina
Dal 1997 le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping esteso (dazio imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 71/97). Nel 2019, il Regolamento di Esecuzione(UE) RE 2019/1379ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese pari al 48,5%. Tuttavia, in caso di un’autorizzazione concessa dalle autorità europee, alcune tipologie di parti di biciclette sono esentate dal pagamento dei dazi.
Il 13 febbraio 2023, è stata adottata una decisione di esecuzione (UE) 2023/374 della Commissione relativa alle esenzioni dal dazio antidumping. La decisione fa riferimento alla società portoghese Sangal — Indústria de Veículos Lda («Sangal»), che, nel 2018, aveva presentato alla Commissione europea una domanda di modifica dei riferimenti relativi all’autorizzazione di esenzione concessa con il codice addizionale TARIC A407. In particolare, Sangal aveva chiesto la modifica del nome e della propria sede legale. Tuttavia, dalla valutazione sul merito della domanda è emerso che la società non solo avesse cambiato nome e indirizzo ma anche la proprietà e, soprattutto, le attività di assemblaggio. Sangal, difatti,aveva iniziato ad assemblare esclusivamente biciclette elettriche.
A norma del regolamento (CE) 88/97, infatti, una delle condizioni per beneficiare dell’autorizzazione all’esenzione è che le imprese di assemblaggio utilizzino le parti di biciclette per assemblare biciclette convenzionali. Anche le imprese di assemblaggio ibride (vale a dire le imprese di assemblaggio sia di biciclette convenzionali sia di biciclette elettriche) possono beneficiare dell’autorizzazione all’esenzione. Sono escluse dall’autorizzazione le imprese che realizzino esclusivamente biciclette elettriche.
Nonostante Sangal avesse fornito una serie di motivazioni per cui l’assemblaggio di biciclette convenzionali era temporaneamente sospeso, la Commissione europea aveva stabilito che, considerate le reali attività di assemblaggio della società Sangal, questa non potesse essere considerata un’impresa di assemblaggio ibrida. Per tali ragioni, l’autorizzazione all’esenzione è stata revocata per la Sangal.
Il caso Sangal è esemplificativo di come i termini di applicazione del dazio antidumping e la possibilità di usufruire delle esenzioni previste devono essere oggetto di attente valutazioni e pianificati con largo anticipo per evitare problemi in dogana.
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