Agenzia ADM ha completato l’integrazione nel TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose contenute nell’ allegato XVII del regolamento (CEE) 1907/2006 (REACH), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
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Nuovi obblighi doganali per l’importazione di sostanze chimiche pericolose
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Agenzia ADM ha comunicato il completamento dell’integrazione nel TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose contenute nell’ allegato XVII del regolamento (CEE) 1907/2006 (REACH), adottato per proteggere la salute umana e ambientale dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.
Agenzia ADM aveva già imposto che tutte sostanze importate nel territorio UE o immesse sul mercato, di cui all’allegato XIV dovessero indicare gli appositi codici identificativi REACH nella dichiarazione doganale (C073, Y105, Y109, Y115). Con la nota TAR 2023-011 prot 78607/RU, dal 10 febbraio 2023, gli operatori economici che intendano effettuare l’importazione di sostanze chimiche di cui alla colonna 1 dell’ allegato XVII devono indicare nella dichiarazione doganale l’apposito codice documento (Y106) che attesta il corretto adempimento degli obblighi indicati nella colonna 2 dell’allegato medesimo. Per le sostanze importate che invece NON sono incluse nell’All. XVII e, quindi, escluse dall’adempimento, viene chiesto di indicare il codice di esenzione Y110/Y113.
Si invitano le aziende che importano da paesi extra UE sostanze chimiche, di verificare se tali sostanze rientrino in uno degli allegati di cui sopra, al fine di predisporre le misure necessarie alla conformità alla normativa doganale.
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