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Nuovi obblighi previsti per le aziende dal 1° gennaio 2026

15/12/2025 -

Il 1° gennaio 2026 rappresenta una scadenza rilevante per le aziende impegnate nel commercio internazionale.

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Il 1° gennaio 2026 rappresenta una scadenza rilevante per le aziende impegnate nel commercio internazionale. In questa data entrerà infatti in vigore un ampio pacchetto di nuovi obblighi unionali che interesseranno importatori, esportatori, vettori e operatori doganali, modificando in profondità procedure, adempimenti e sistemi di controllo lungo le filiere globali. Dall’avvio della fase definitiva del CBAM alle nuove regole di origine PEM, dal rafforzamento dei sistemi di sicurezza doganale ICS2 alla piena interoperabilità con CERTEX 5.1, fino ai nuovi vincoli su F-gas, sanzioni e regimi preferenziali: il 2026 segna l’inizio di un contesto regolamentare più rigoroso, digitalizzato e orientato alla tracciabilità. Per le imprese sarà quindi fondamentale prepararsi per tempo, aggiornando processi, sistemi informativi e competenze interne per garantire continuità operativa e piena conformità alle nuove norme.

Di seguito elenchiamo le principali modifiche normative che, salvo modifiche dell’ultim’ora, interverranno dal 1° gennaio prossimo.

·Obblighi CBAM e uso di certificati

Il 1° gennaio 2026 segna l’inizio della fase definitiva del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM). I nuovi obblighi principali che entrano in vigore a partire da tale data (o che sono direttamente collegati all’inizio di questa fase) riguardano gli importatori e la verifica delle emissioni.

Obblighi per gli importatori

1.Ambito di applicazione: il CBAM si applica all’importazione (da Paesi terzi all’UE) di determinate merci ad alta intensità di carbonio, inclusi ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

2.Status di “dichiarante CBAM autorizzato”: gli importatori di idrogeno ed energia elettrica e gli operatori che importeranno, nel corso di un anno solare, più di 50 tonnellate cumulative delle altre tipologie di beni CBAM devono richiedere l’autorizzazione a “dichiarante CBAM autorizzato” mediante l’Authorisation Management Module (AMM). Per non subire il divieto di importazione di beni CBAM, gli operatori dovranno presentare domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026.

3.Esenzione de minimis: la normativa CBAM, nel periodo definitivo, si applicherà a tutti gli importatori di elettricità e idrogeno e agli importatori degli altri beni CBAM che supereranno la soglia cumulativa di 50 tonnellate importate per anno civile.

4.Dichiarazione annuale e certificati: gli importatori soggetti alla normativa avranno l’obbligo di presentare una dichiarazione annuale e di acquistare e restituire alla Commissione europea certificati CBAM. Il prezzo di tali certificati rifletterà le emissioni incorporate nei prodotti e sarà legato al prezzo del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS).

Obblighi di verifica e accreditamento

1.Verifica delle emissioni: le emissioni incorporate nelle merci importate, se determinate sulla base di valori effettivi, devono essere verificate da un verificatore accreditato

2.Requisiti dei verificatori: i verificatori devono essere persone giuridiche, capaci di applicare i principi di verifica CBAM e soddisfare i requisiti di competenza specificati nell’Allegato II. Devono essere indipendenti e imparziali, e non possono fornire servizi di consulenza (come lo sviluppo del piano di monitoraggio) all’operatore.

3.Regolamentazione del processo: entra in vigore l’atto normativo che stabilisce in concreto le condizioni per la concessione e la revoca dell’accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento.

Obblighi doganali e TARIC

A partire dal 1° gennaio 2026, devono essere utilizzati specifici codici documento TARIC nelle dichiarazioni di importazione per le merci CBAM:

1.Autorizzazione a dichiarante CBAM autorizzato:

a.Se l’importatore ha già richiesto e ottenuto l’autonomizzazione a dichiarante CBAM autorizzato, dovrà utilizzare il codice Y128 seguito dal numero di autorizzazione (“CBAM account number”).

b.Se l’importatore ha presentato domanda di dichiarante CBAM autorizzato ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione, dovrà utilizzare il codice Y238 seguito dal numero di riferimento della domanda.

2.Esenzioni:

a.Se l’importatore rientra nell’esenzione de minisim delle 50 tonnellate (si ricorda, non applicabile a energia elettrica e idrogeno), dovrà indicare il codice Y137

b.Se i beni CBAM importati sono destinati ad attività militari, dovrà essere riportato il codice Y135

c.Se i beni CBAM importati sono di origine UE, dovrà essere riportato il codice Y237.

·Egypt Cargo System per Air shipments

Dal 1° gennaio 2026 inizierà la fase operativa obbligatoria del Sistema di Informazione Anticipata sul Carico per le spedizioni aeree. Questa fase segue la fase operativa di prova che è prevista fino al 31 dicembre 2025.

In vista di tale obbligo, gli stakeholders coinvolti nel carico aereo devono adempiere a diverse procedure, in particolare:

1.Gli importatori egiziani devono assicurarsi che i loro dati siano aggiornati sulla piattaforma “NAFEZA”.

2.Gli importatori egiziani devono notificare agli esportatori stranieri con cui lavorano la necessità di registrarsi sulla piattaforma Blockchain.

Il sistema ACI in generale richiede la presentazione dei dati o dei documenti relativi al carico (fattura pro-forma e bozza della polizza di carico, se esistente) almeno 48 ore prima della spedizione dal Paese di esportazione. Questo sistema è stato introdotto per consentire il monitoraggio dei rischi attraverso il Risk Management System (RMS), garantendo la massima priorità alla sicurezza dei cittadini.

·Nuova PEM

Il 1° gennaio 2026 segna la trasformazione più significativa del sistema di origine preferenziale Euro-Mediterraneo da quando è stata creata la Convenzione Pan-Euro-Mediterranea (PEM).

La ragione principale di questo cambiamento strutturale è che la coesistenza delle vecchie regole PEM e delle Revised PEM Rules termina il 31 dicembre 2025, senza possibilità di proroga. Poiché diverse Parti contraenti non hanno ancora ratificato la Convenzione o aggiornato i loro accordi di libero scambio (FTA), la zona PEM cessa di essere un ecosistema unificato di regole di origine.

I cambiamenti chiave che si verificano a partire dal 1° gennaio 2026 sono:

1.Frammentazione strutturale in due zone: la zona PEM si divide in due realtà distinte, una rottura strutturale che incide su catene di approvvigionamento, cumulo, configurazioni ERP e rischi di audit doganale.

·Zona R: partner che applicano le Revised PEM Rules.

·Zona C: partner che continuano ad applicare la Convenzione PEM 2012 o protocolli bilaterali precedenti.

2.Fine della flessibilità e triplice scenario normativo: la flessibilità insolita del 2025, che consentiva agli esportatori di scegliere tra le vecchie o le regole rivedute, scompare. Dal 2026 in poi, a ogni relazione bilaterale si applica un solo set di regole (o le Revised PEM Rules, o la Convenzione PEM 2012/protocollo precedente). I produttori si troveranno a dover gestire un paesaggio di origine a tre livelli:

·Revised PEM Rules (moderne e flessibili).

·Regole della Convenzione PEM 2012.

·Regole di origine bilaterali più datate (per i Paesi antecedenti la Convenzione).

Questo non è un semplice dettaglio legale, ma influisce sulla progettazione delle distinte base (BOM) e sulle dichiarazioni dei fornitori.

3.Interruzione della cumulazione diagonale: il meccanismo di cumulo diagonale si interrompe immediatamente se due partner commerciali non sono allineati. Funziona solo se tutti i Paesi in una catena di approvvigionamento applicano la stessa versione PEM e hanno FTA aggiornati in vigore. Il cumulo diagonale non sarà più operativo tra blocchi fondamentali, tra cui:

·EFTA ↔ Regione Agadir/Euromed ↔ UE ↔ Türkiye.

·CEFTA ↔ EFTA ↔ Türkiye.

·CEFTA ↔ UE ↔ Türkiye.

Questo ha un impatto pratico enorme, poiché le catene di approvvigionamento che facevano affidamento sull’accumulo regionale dovranno rivalutare le strategie di approvvigionamento per non perdere lo status tariffario preferenziale.

4.Implicazioni operative e di conformità: le aziende dovranno affrontare maggiore lavoro, configurazione dei sistemi e controllo.

·Calcoli di origine multipli: i produttori dovranno calcolare l’origine in base a set di regole diversi a seconda del Paese del cliente, un singolo prodotto potrebbe richiedere valutazioni di origine multiple (ambiente a doppia o tripla applicazione).

·Dichiarazioni dei fornitori complesse: i fornitori dovranno indicare se le loro merci hanno origine secondo le regole C (Convenzione) o R (Revised PEM Rules), una distinzione che molti ancora non comprendono.

·Riconfigurazione dei sistemi: i sistemi ERP e di gestione dell’origine (come SAP GTS / FT) necessiteranno di una nuova logica per gestire l’analisi parallela delle distinte base.

·Rischio audit: le autorità doganali saranno particolarmente attente alle dichiarazioni errate, soprattutto per quanto riguarda le richieste di cumulo scorrette.

Inoltre, i benefici delle Revised PEM Rules (come regole specifiche per prodotto più flessibili, tolleranze maggiori e autocertificazione facilitata) si applicano solo negli scambi all’interno della Zona R. Gli esportatori che commerciano con i Paesi della Zona C devono tornare alle regole meno favorevoli del vecchio sistema.

·Regolamento UE 2024/573 – prodotti contenenti F-gas

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400573)

I principali obblighi e cambiamenti in vigore dal 1° gennaio 2026 sono:

1.Controllo dell’uso per manutenzione e assistenza

a.Apparecchiature di condizionamento e pompe di calore: è vietato l’uso di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’Allegato I con un GWP pari o superiore a 2500 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore.

b.Deroga per gas rigenerati/riciclati: tale divieto non si applica ai gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati, con GWP pari o superiore a 2500, utilizzati per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature esistenti, ma questa esenzione è valida solo fino al 1° gennaio 2032.

2.Restrizioni per i commutatori elettrici

a.Messa in funzione di commutatori elettrici: è vietata la messa in funzione di nuovi commutatori elettrici a media tensione (per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi) che utilizzano gas fluorurati a effetto serra come mezzo di isolamento o interruzione.

b.Deroghe: questa restrizione non si applica se, in seguito a una procedura di appalto, non sono state ricevute offerte o sono state ricevute offerte da un solo fabbricante di commutatori elettrici che non utilizzano gas fluorurati a effetto serra (o utilizzano gas con GWP inferiore a 1, a seconda del contesto) nei primi due anni successivi alla data del divieto. Non si applica inoltre se l’ordine per i commutatori è stato inoltrato prima dell’11 marzo 2024.

3.Restrizioni sull’uso medico

a.Desflurano: l’uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato, tranne nei casi in cui sia strettamente necessario e non possa essere utilizzato nessun altro anestetico per motivi medici. L’istituzione sanitaria deve conservare la documentazione che attesti la giustificazione medica per l’uso.

4.Divieti di immissione sul mercato

a.Frigoriferi e congelatori domestici: è vietata l’immissione sul mercato di frigoriferi e congelatori domestici contenenti gas fluorurati a effetto serra, a meno che l’uso di tali gas non sia necessario per rispettare le norme di sicurezza nel sito di attività (Allegato IV, punto 2, lettera b).

·SPG

Il Regolamento 2025/1909 (adozione 24 settembre 2025) ridefinisce, per il triennio 2026–2028, quali Paesi e quali sezioni-merceologiche non potranno più beneficiare di tali preferenze (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL_202501909&utm).

A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore un elenco riveduto di sospensioni di alcune preferenze tariffarie concesse ad alcuni Paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG).

I punti chiave che cambiano a partire da tale data sono:

1.Sospensione rivista delle preferenze: il regolamento stabilisce l’elenco rivisto delle sezioni di prodotti per i quali le preferenze tariffarie del regime generale SPG sono sospese. Tali preferenze sono quelle di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012.

2.Periodo di applicazione: l’elenco rivisto si applica per un periodo di 3anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

3.Base statistica: l’elenco è stato riesaminato (come richiesto ogni 3 anni dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012), e si basa sulle statistiche del commercio relative agli anni civili 2021-2023. Il precedente elenco di sospensioni era in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Il regolamento sospende le preferenze tariffarie per specifiche sezioni SPG nei confronti dei Paesi beneficiari. Ad esempio:

·India: sono sospese le preferenze per numerose sezioni, tra cui: prodotti minerali (S-5), prodotti chimici organici e inorganici (S-6a), materie plastiche e lavori di tali materie (S-7a), prodotti tessili (S-11a), metalli comuni (eccetto ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (S-15b), macchine e apparecchi meccanici (S-16), veicoli e materiale per strade ferrate e simili (S-17a), e autoveicoli, biciclette, apparecchi per la navigazione aerea o spaziale, navi e battelli (S-17b).

·Indonesia: le preferenze sono sospese per sezioni come: animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci (S-1a), oli, grassi e cere animali o vegetali (S-3), prodotti minerali (S-5), e legno e lavori di legno (S-9a).

·Kenya: le preferenze sono sospese per piante vive e prodotti della floricoltura (S-2a).

·ICS2

A partire dal 1° gennaio 2026, entrano in vigore cambiamenti obbligatori relativi all’attuazione dell’Import Control System 2, in particolare per i vettori stradali e ferroviari. I cambiamenti principali sono:

1.Obbligo di adeguamento a ICS2: i vettori operanti nei settori stradali e ferroviari, inclusi quelli che entrano nel territorio doganale dell’Unione a bordo di traghetti, hanno l’obbligo di collegarsi al nuovo sistema di controllo delle importazioni ICS2. Tale connessione è necessaria ai fini dell’invio della dichiarazione sommaria d’entrata (ENS) in anticipo, prima dell’arrivo al porto UE, per le merci che entrano nell’Unione Europea attraverso i confini nazionali.

2.Cessazione delle agevolazioni: il 31 dicembre 2025 terminano sia la transizione alla versione 3 dell’ICS2 e la Deployment Window concessa ad alcuni operatori economici, sia la deroga temporanea che era stata richiesta per consentire agli operatori del trasporto stradale e ferroviario una transizione più lunga all’utilizzo dell’ICS2.

3.Disattivazione di ICS1: a partire dal 1° gennaio 2026, il sistema ICS1 non sarà più attivo.

4.Conseguenze dell’inadempienza: l’inadempienza agli obblighi di presentazione delle ENS e il mancato adeguamento al sistema ICS2, a partire da tale data, bloccherà l’operatività in ingresso nel territorio dell’Unione e potrà comportare l’applicazione di sanzioni.

Per garantire la conformità, gli operatori devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni di presentazione delle ENS nel nuovo sistema, fornendo dati accurati e completi per ogni spedizione. Ad esempio, le merci classificate con codici HS diversi devono essere dichiarate separatamente, e non sono accettabili descrizioni incomplete o valorizzazioni generiche come “sconosciuto” o “non disponibile”. Il mittente e il destinatario devono essere indicati al house consignment level e non possono essere rispettivamente il vettore/spedizioniere e lo spedizioniere.

Gli operatori che intendono effettuare le dichiarazioni in proprio dovranno provvedere alla connessione al sistema unionale STI (Shared Trader Interface).

·CERTEX 5.1

A partire dalle ore 8:00 del 1° gennaio 2026, verrà attivata l’interoperabilità con la versione CERTEX 5.1 (che fa parte dell’interfaccia per lo scambio dei certificati a livello unionale “EU CSW-CERTEX") per una serie di certificati specifici in ambito importazione. I certificati interessati da questa attivazione sono i seguenti:

1.CBAM Import: riguarda il “Carbon Border Adjustment Mechanism” (meccanismo per monitorare le emissioni di carbonio legate alle merci importate), censito in TARIC con il codice documento Y128.

2.ICG Import: relativo all’importazione dei beni culturali. Questo dominio include diverse categorie di licenze e codici certificato:

oLicenza di importazione per beni culturali (ICGL, codice documento L049).

oDichiarazione per l’importazione di beni culturali (ICGS, codici documento L050 e L065).

oDeroga per le merci importate (ICGD, codice documento Y138).

3.COI Import: il certificato di controllo per i prodotti biologici (codice documento C644).

4.FGAS Import: documento che attesta la qualifica di un’impresa o di una persona fisica per manipolare i gas fluorurati a effetto serra.

Con l’attivazione della nuova versione, l’operatore economico dovrà inviare un messaggio contenente i dati identificativi della dichiarazione doganale e del certificato indicato in essa. Il controllo CERTEX verificherà l’esistenza e la validità del certificato, e, se previsto dal tipo di certificato, effettuerà anche la verifica della capienza (quantity management – QA). L’accettazione della dichiarazione avverrà solo dopo l’esito favorevole di questi controlli preliminari.

·Sanzioni Russia e Bielorussia

Il 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il seguente requisito nell’ambito delle sanzioni sui diamanti: schema completo di tracciabilità e certificazione dei diamanti: diventerà obbligatorio lo schema completo di tracciabilità e certificazione per le importazioni nell’Unione Europea di diamanti naturali (inclusi quelli lucidati in Paesi terzi) con un peso pari o superiore a 0,5 carati. Sarà obbligatorio, quindi il certificato che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.

Questo schema, noto come “G7 Certification Scheme”, mira a garantire la piena tracciabilità dei diamanti naturali e include quelli lucidati in Paesi terzi.

Tale data segna la conclusione del cosiddetto periodo di transizione per l’introduzione di tale meccanismo.

Inoltre, nel mese di gennaio (tra il 21 e il 25) giungono a scadenza diverse finestre temporali previste per l’esportazione dei prodotti oggetto di contratti stipulati prima dell’introduzione delle nuove restrizioni all’esportazione verso la Russia e Bielorussia.

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