Con l’avviso pubblicato il 20 ottobre 2026, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti tre disposizioni del nuovo Codice doganale dell’Unione (NCDU), introdotto dal Regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026.
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Nuovo Codice Doganale UE: ADM chiarisce le norme su valore in dogana e vendite a distanza
Con l’avviso pubblicato il 20 ottobre 2026, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti tre disposizioni del nuovo Codice doganale dell’Unione (NCDU), introdotto dal Regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026.
Il nuovo testo normativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 19 settembre 2026, abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013 e provvede a istituire sia il NCDU sia la nuova Autorità doganale dell’Unione Europea. Sebbene l’applicazione generale del Regolamento sia graduale e coordinata da norme transitorie (artt. 285, 286 e 287), gli articoli 175, 179 (paragrafo 4) e 180 sono ufficialmente applicabili già dal 20 settembre 2026. Tali norme si collocano nel quadro della riforma del valore in dogana volta ad adeguare la disciplina al commercio digitale e all’e-commerce.
Le disposizioni perseguono finalità differenti ma complementari per assicurare l’effettività della tassazione doganale.
1. Articolo 175 – Vendite a distanza e merci in deposito doganale: individua la vendita rilevante per determinare il valore di transazione nelle vendite a distanza, disciplinando anche il caso in cui le merci siano già presenti nel territorio doganale dell’UE e vincolate a un deposito doganale (ex art. 145) prima che la vendita si concluda. In questa ipotesi, il valore di transazione deve essere determinato sulla base della vendita che determina l’effettiva destinazione del bene al mercato unionale, anche se effettuata durante la permanenza in deposito. Di conseguenza, il prezzo rilevante può corrispondere a quello della vendita al consumatore finale, al netto delle rettifiche previste.
2. Articolo 179, Paragrafo 4 – Controlli rafforzati sul valore dichiarato: riconosce all’autorità doganale strumenti di controllo rafforzati sulla veridicità del valore dichiarato per le vendite a distanza, estendendo una disciplina finora limitata alle sole vendite ordinarie (meccanismo dell’art. 140 RE 2015/2447). Qualora sussistano “ragionevoli dubbi” sull’attendibilità del prezzo e l’importatore non riesca a dissiparli, la dogana ha il potere di contestare la dichiarazione e rideterminare il valore applicando un metodo di valutazione secondario. Viene ribadito che il valore dichiarato non gode di una presunzione assoluta di veridicità.
3. Articolo 180 – Valore ai fini dei dazi all’esportazione: introduce per la prima volta nel Codice una disciplina organica del valore delle merci in caso di applicazione di eventuali dazi all’esportazione. La norma recepisce per l’esportazione una logica analoga a quella del valore di transazione all’importazione, fissando quale parametro principale il prezzo della vendita per l’esportazione dal territorio dell’Unione.
L’orientamento di ADM conferma la volontà del legislatore europeo di far prevalere la sostanza economica dell’operazione sulla forma giuridica. Per gli operatori economici e le imprese orientate all’import/export, l’impatto pratico si traduce in diversi adempimenti e scelte strategiche:
- Ricalcolo della base imponibile per chi usa depositi UE ed e-commerce: le aziende che stoccano merci in depositi doganali nell’UE in attesa della vendita a distanza al cliente finale non potranno fare riferimento a vendite o valori intermedi precedenti, ma dovranno determinare il valore in dogana sulla vendita effettiva verso il mercato dell’Unione (spesso coincidente con il prezzo paid dal cliente/consumatore finale, pur applicando le dovute rettifiche).
- Onere della prova e tracciabilità documentale del prezzo: a fronte dei poteri sanzionatori e di rideterminazione ex art. 179 par. 4, le imprese importatrici dovranno conservare e strutturare un dossier probatorio solido a supporto del valore dichiarato, pronto a rispondere tempestivamente in caso di contestazione o dubbi della dogana.
- Certezza per le operazioni di esportazione: per le imprese esportatrici di merci soggette a dazi di uscita, viene garantito un quadro normativo chiaro e uniforme basato sul valore di transazione all’esportazione.
Easyfrontier affianca le imprese nell’adeguamento alle nuove disposizioni doganali, offrendo consulenza specialistica per la corretta determinazione del valore in dogana, la verifica delle procedure di import/export e la gestione documentale, con l’obiettivo di garantire conformità normativa, ridurre i rischi di contestazione e ottimizzare i processi doganali.
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