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Nuovo contributo doganale per le spedizioni di modico valore: istruzioni e periodo transitorio

13/01/2026 -

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente pubblicato le circolari n. 37/2025 e n. 1/2026, fornendo le linee guida per l’applicazione di un nuovo contributo di 2 euro destinato alla copertura delle spese amministrative per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda tutte le merci di valore dichiarato non superiore a 150 euro importate a partire dal 1° gennaio 2026.

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente pubblicato le circolari n. 37/2025 e n. 1/2026, fornendo le linee guida per l’applicazione di un nuovo contributo di 2 euro destinato alla copertura delle spese amministrative per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda tutte le merci di valore dichiarato non superiore a 150 euro importate a partire dal 1° gennaio 2026.

Il contributo è dovuto per le spedizioni che vengono immesse in libera pratica, indipendentemente dalla natura della transazione. Nello specifico, la norma si applica a:

  • Transazioni e-commerce destinate a consumatori finali (B2C) o operatori commerciali (B2B).
  • Spedizioni tra privati (C2C), anche se prive di carattere commerciale.
  • Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario con un unico contratto di trasporto.

Restano invece escluse le merci al seguito dei passeggeri che vengono dichiarate verbalmente. Il soggetto obbligato al pagamento è il dichiarante (o la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in caso di rappresentanza indiretta).

Con la circolare n. 1/2026, l’Agenzia ha rettificato le tempistiche iniziali per permettere l’adeguamento dei sistemi informatici degli operatori e di ADM stessa. È stato quindi istituito un periodo transitorio che terminerà il 28 febbraio 2026. Durante questa fase, per garantire la fluidità delle catene logistiche, sia per le dichiarazioni ordinarie (H1) che per quelle semplificate (H7) sarà possibile ricorrere alla contabilizzazione e al pagamento periodico. Per le importazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2026, il pagamento dovrà essere formalizzato entro il 15 marzo 2026. Inoltre, durante questo intervallo, l’eventuale assenza del codice contributo nel tracciato dichiarativo non comporterà sanzioni né il blocco dello svincolo delle merci.

Al fine di garantire un’applicazione uniforme del nuovo contributo amministrativo previsto per le spedizioni di modico valore, è fondamentale chiarire quale valore debba essere preso in considerazione per la verifica del superamento o meno della soglia dei 150 euro. Tale verifica assume rilievo operativo sia nel caso di dichiarazioni semplificate (H7) sia nel caso di dichiarazioni ordinarie (H1), pur nell’ambito di regimi dichiarativi differenti.

  • Dichiarazioni semplificate (H7): il valore intrinseco così determinato è il riferimento esclusivo per stabilire se la spedizione rientra nel limite dei 150 euro e, di conseguenza, per l’applicazione del contributo. Tale criterio è coerente con la natura semplificata della dichiarazione e con il regime speciale previsto per le spedizioni di modico valore.
  • Dichiarazioni ordinarie (H1): il medesimo criterio di calcolo del valore intrinseco si applica anche alle dichiarazioni H1 quando queste riguardano merci di valore non superiore a 150 euro. In tal caso, il valore intrinseco rileva esclusivamente ai fini della verifica della soglia per il contributo amministrativo, restando fermo che la base imponibile per dazi e IVA segue le regole ordinarie previste dalla normativa doganale unionale.

Il regime definitivo si avvierà dal 1° marzo 2026 e le modalità di versamento si diversificheranno in base al tipo di dichiarazione:

  1. Dichiarazioni ordinarie (H1): il contributo dovrà essere liquidato e pagato direttamente all’atto della dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo 159.
  2. Dichiarazioni semplificate (H7): la contabilizzazione rimarrà quindicinale (per le dichiarazioni registrate dal 1° al 15 del mese e dal 16 a fine mese), con pagamento da effettuare entro i 15 giorni successivi al periodo di riferimento.

Per le dichiarazioni semplificate, i dichiaranti dovranno inoltre adeguare le proprie garanzie (conti di debito) entro febbraio 2026, basandosi sulla media delle dichiarazioni presentate nel 2025.

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