La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1963 del 28 agosto 2026, volto a definire in modo rigoroso le prove documentali che gli importatori dell’Unione devono presentare per dimostrare il Paese di fusione e colata (“melt and pour”) dei prodotti siderurgici importati. Il nuovo regolamento diventerà pienamente applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2026.
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Nuovo Regolamento UE 2026/1963: tracciabilità dell’acciaio e obbligo di prova per “melt and pour”
La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1963 del 28 agosto 2026, volto a definire in modo rigoroso le prove documentali che gli importatori dell’Unione devono presentare per dimostrare il Paese di fusione e colata (“melt and pour”) dei prodotti siderurgici importati. Il nuovo regolamento diventerà pienamente applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2026.
Ai sensi del regolamento, si definisce Paese di fusione e colata il luogo originario in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all’interno di un forno (per la fabbricazione dell’acciaio o della ghisa) e successivamente colati nel loro primo stato solido (inclusa la rifusione dei rottami).
A decorrere dal 1° ottobre 2026, per l’importazione nell’Unione dei prodotti siderurgici indicati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2026/1384, gli importatori dovranno obbligatoriamente fornire un certificato del produttore (Mill Test Certificate) contenente l’indicazione esplicita del Paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio importato. Il certificato del produttore è confermato dalle consultazioni della Commissione come il documento principale e più ampiamente riconosciuto a livello internazionale.
Qualora il certificato del produttore fornito non contenga le informazioni relative al paese di fusione e colata o al numero di colata, le autorità doganali potranno accettare, a integrazione del certificato stesso, i seguenti documenti alternativi purché rechino le informazioni mancanti: fatture, bolle di consegna, certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, documenti di contabilità analitica e di produzione, documenti doganali del Paese esportatore, corrispondenza commerciale, descrizioni di prodotto.
La Commissione ha previsto una fase transitoria di un anno (dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027):
- Fino al 30 settembre 2027, qualora l’importatore sia nell’impossibilità assoluta di fornire il certificato del produttore, le autorità doganali potranno considerare la documentazione commerciale alternativa (fatture, bolle di consegna, contratti, dichiarazioni dei fornitori, etc.) come prove a sé stanti, a patto che indichino chiaramente il Paese di fusione e colata e il numero di colata.
- Dal 1° ottobre 2027, questa tolleranza verrà meno, limitando l’elenco delle prove ammissibili.
La conformità a questi nuovi requisiti è di fondamentale importanza per evitare blocchi alle frontiere. Il regolamento stabilisce infatti che la mancata dichiarazione del Paese di fusione e colata, o la mancanza di prove verificabili e adeguate a supporto, comporterà il rifiuto dell’importazione da parte delle autorità doganali. Se gli importatori non forniscono il certificato del produttore e si avvalgono di altre prove ammissibili, le autorità doganali dovranno procedere a controlli documentali approfonditi. Questo processo di verifica può ritardare significativamente l’accesso al contingente tariffario di riferimento, con il rischio concreto di saturazione del contingente nelle more della verifica e conseguente applicazione del dazio del 50% fuori contingente.
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