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Obbligo di autorizzazione preventiva per l’esportazione verso determinati Paesi terzi di motori e componenti destinati al settore dell’aviazione (provvedimento di “catch all”)

14/07/2023 -

Con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10.07.2023, è stato emanato un provvedimento di applicazione della clausola onnicomprensiva mirata c.d. “catch all” che subordina ad autorizzazione preventiva le operazioni di esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, aventi ad oggetto motori e loro componenti per il settore dell’aviazione, destinati in Armenia, Iran, Kazakistan o Kirghizistan.

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Con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10.07.2023, è stato emanato un provvedimento di applicazione della clausola onnicomprensiva mirata c.d. “catch all” ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs 221/2017, recante la disciplina nazionale che regola il settore dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, la normativa antitortura e le misure restrittive adottate dalla UE nei confronti di determinati Paesi terzi.

Il provvedimento di "catch all" subordina ad autorizzazione preventiva le operazioni di esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, aventi ad oggetto alcuni prodotti a duplice uso "non listati" – e cioè, non compresi negli elenchi di cui all'Allegato I del Regolamento Dual Use (Reg. UE n. 2021/821) destinati verso determinati Paesi terzi.

Nello specifico, vengono subordinate ad autorizzazione preventiva le operazioni di esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, aventi come destinazione finale la Repubblica di Armenia, la Repubblica Islamica dell’Iran, la Repubblica del Kazakistan o la Repubblica del Kirghizistan e relative ai seguenti prodotti:

1.motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell’aviazione. Per “settore dell’aviazione” sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati; e

2.parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui al punto precedente.

In caso di esportazione di tali tipologie di motori (o di loro componenti) verso uno dei Paesi sopra elencati, gli operatori economici dovranno effettuare una valutazione tecnica finalizzata a valutare l’utilizzabilità dei motori nel settore dell’aviazione. In caso di risposta affermativa, sarà necessario richiedere preventivamente all’Autorità nazionale – UAMA, attraverso il portale E-Licensing, il rilascio di un’apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 del Reg. UE n. 2021/821.

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