News Notizie in materia doganale

homeNewsOttavo pacchetto: ulteriori dettagli

Ottavo pacchetto: ulteriori dettagli

10/10/2022 -

L’”ottavo pacchetto” delle sanzioni adottate per rispondere all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, pubblicato il 6 ottobre - Reg. (UE) 2022/1904, Reg. (UE) 2022/1905 e Reg. (Ue) 2022/1906 - ed entrato in vigore il giorno successivo, introduce numerose restrizioni in diversi ambiti.

Aumenta le dimensioni dei testi:AAA

L’”ottavo pacchetto” delle sanzioni adottate per rispondere all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, pubblicato il 6 ottobre - Reg. (UE) 2022/1904, Reg. (UE) 2022/1905 e Reg. (Ue) 2022/1906 - ed entrato in vigore il giorno successivo, introduce numerose restrizioni in diversi ambiti: dal price cap nell’acquisto del gas naturale, all’accesso delle navi battetti bandiera russa ai porti unionali (e restrizioni connesse all’iscrizione nei registri navali dell’Unione), all’allargamento dell’elenco dei soggetti verso cui non è possibile mettere a disposizione risorse economiche (che ora ammontano a 1262 persone fisiche e 118 entità), ai divieti per i cittadini UE di ricoprire incarichi negli organi direttivi di entità controllate dalla Russia, al divieto totale di forniture di criptovalute, account o servizi di custodia per persone russe, fino all’estensione del divieto di fornire servizi immateriali all’ambito di architettura e ingegneria, consulenza informatica e legale. Il pacchetto introduce anche un criterio di ulteriore incremento dei soggetti listati includendovi coloro che, indipendentemente dalla nazionalità o residenza, abbiano facilitato l’aggiramento delle misure restrittive (Re. (UE) 2022/1905).

Di particolare rilievo per le nostre imprese sono però, principalmente, le nuove restrizioni all’import e all’export. In particolare, il pacchetto introduce, allargandone la portata, un articolato meccanismo di restrizione all’import per i prodotti siderurgicielencati nell’allegato XVII al Regolamento UE 833/2014 (tutti gli allegati cui facciamo riferimento sono riportati con l’ordinale che li identifica nel Reg. UE 833/2014), estendendo moltissimo la gamma dei prodotti non più importabili. Allo scopo di rendere più chiara l’articolazione dei divieti, l’Allegato XVII è stato diviso in due parti: la prima parte (A) riporta l’elenco dei beni già sanzionati dai precedenti pacchetti, mentre la Parte B riporta, oltretutto utilizzando la Voce doganale anziché il codice di Nomenclatura Combinata (con l’effetto di ampliare moltissimo l’elenco dei beni colpiti), le nuove restrizioni. Per i prodotti della Parte B (purché non già ricompresi, anche se parzialmente, nella Parte A, però, i divieti non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Inoltre, i prodotti classificabili (con certezza!) nei codici NC 7207 11 (semiprodotti di ferro o acciaio non legati di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza sia inferiore al doppio dello spessore) e 7207 12 10 (altri semiprodotti di ferro o acciaio, sempre di sezione quadrata o rettangolare, ottenuti con colata continua) potranno continuare ad essere importati nei limiti di due contingenti tariffari, il primo in scadenza tra il 30 settembre 2023 e il 31 marzo 2024 e l’altro tra il 30 settembre 2023 e il 30 settembre 2024. A partire dal 30 settembre 2023 sarà poi vietata l’importazione degli stessi prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII se ottenuti in Paesi terzi, sempre a partire da prodotti riportati nell’Allegato VII medesimo di origine russa o esportati dalla Russia (articolo 3 octies, sempre del Reg. UE 833/2014 come riformulato dal Regolamento 2022/1904, appunto l’ottavo pacchetto). Anche nel caso del divieto di import da Paesi terzi di prodotti realizzati a partire da prodotti originari della Russia o esportati dalla Russia, il divieto relativo ai due codici che fanno eccezione con il ricorso ai contingenti tariffari, è rinviato al 1° aprile 2024 per quel che riguarda i prodotti di cui alla NC 7207 11 e al 1° ottobre 2024 quanto a quelli di cui alla NC 7207 12 10.

È stato poi esteso l’elenco dei prodotti ristretti di cui all’Allegato XXI includendo, tra gli altri, prodotti dei settori del legno, cartario, materiali di base per la gioielleria, macchinari, prodotti chimici, manufatti del tabacco, plastica e prodotti cosmetici. In particolare, è stato introdotto il divieto di importazione assoluto per l’intero settore del valvolame e della rubinetteria: divieto che potrà impattare anche nelle eventuali restituzioni da parte di clienti russi di partite precedentemente importate.

Per quanto riguarda l’export, viene esteso, anzitutto, l’elenco, di cui all’Allegato VII (quello contraddistinto, fino ad ora, dai complessi codici “parlanti”, non immediatamente riconducibili ai codici di NC), di beni e tecnologie suscettibili di contribuire al rafforzamento militare, della difesa e della sicurezza della Russia.

Vengono inclusi, dal Regolamento 2022/1904, nella lista dei beni vietati all’esportazione, oltre ad armi da fuoco portatili e strumenti di tortura di varia natura, anche sostanze chimiche specifiche, tra cui agenti nervini, certo, ma anche sostanze inabilitanti o irritanti come vanillilamide dell’acido pelargonico (PAVA), oleoresine di capsicum (OC) e formaldeide, sostanze che, peraltro, sono di uso comune in molti settori: la PAVA la troviamo, infatti, anche nella cosmetica (capitolo 33 del Sistema Armonizzato), nei diserbanti e negli insetticidi (capitolo 38). Per tali beni, non è prevista una finestra temporale e pertanto le restrizioni si applicano a partire dal 7 ottobre 2022.

Sempre l’Allegato VII, presenta una rilevantissima novità: è stata, infatti, inserita una “Parte B” anche in questo caso. Stavolta, però, i beni sono stati individuati merceologicamente attraverso i codici di NC, probabilmente al fine di intercettare vastissime gamme di prodotti. E, in effetti, tra di essi vi sono: circuiti integrati elettronici e dispositivi a semiconduttori, diodi (esclusi i LED), transistor e tutte le loro parti.

I divieti di export relativi ai veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti (Allegato XI), già attivi fin dal terzo pacchetto, sono stati poi estesi anche a parti NON ricomprese nel capitolo 88, tra cui, ad es., la NC 6913 81 00 che identifica le guarnizioni per freni. In realtà, dovrebbero esser ristrette solo le guarnizioni per freni (e le antenne etc.) destinate specificamente ai veicoli del capitolo 88.

Anche l’Allegato XXIII è stato ampliato anche se limitatamente ai prodotti rientranti nelle NC 2701, 2702, 2703 e 2704 (carboni fossili, ligniti, torbe e carbon coke, tutti prodotti utili come combustibili)

Anche in questo caso i divieti non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Per ogni informazione o supporto sul tema, potete contattarci qui.

Tutte le news
Condividi:

Per ulteriori informazioni contattaci:

Policy / Privacy

EASYDOWNLOAD

La dogana digitale in un click

Ricerca, download e monitoraggio delle dichiarazioni doganali e dei visti uscire

Scopri di più