La Commissione europea ha pubblicato, il 26 marzo 2025, la nuova Guidance on the Revised PEM Rules of Origin, un documento di orientamento che fornisce chiarimenti operativi sul nuovo set di regole di origine riviste nell’ambito della Convenzione PEM, applicabili dal 1° gennaio 2025.
Il documento chiarisce vari aspetti:
- innanzitutto, il significato di "prodotti interamente ottenuti", aggiornando definizioni chiave, come quelle relative all’acquacoltura e alle condizioni per la qualificazione delle navi.
- Sul fronte delle lavorazioni sufficienti, viene introdotto il concetto di calcolo su base media per valutare l’origine, con un approccio più pragmatico rispetto al passato: tale calcolo consente agli operatori di determinare l’origine di merci identiche prodotte in serie, considerando la media ponderata dei valori dei materiali impiegati in un periodo determinato, anziché verificare l’origine lotto per lotto. Tale approccio semplifica la gestione doganale per le imprese che utilizzano materiali con valori variabili, garantendo maggiore coerenza e praticità nel rispetto delle soglie di origine.
- Le tolleranze sull’uso di materiali non originari sono state ampliate, aumentando la flessibilità per gli operatori economici: la Guida chiarisce, infatti, che ora è possibile superare la soglia standard del 10% in alcuni casi specifici, a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici del prodotto e che non venga alterata la sostanza della lavorazione.
- Anche il cumulo dell’origine è stato semplificato, con l’intento di rafforzare l’integrazione industriale nell’area PEM: il cumulo totale è stato reso più accessibile, mentre il cumulo diagonale può ora essere applicato in modo più fluido tra tutte le Parti che adottano le nuove regole, senza la necessità di accordi bilaterali specifici; sono inoltre fornite modalità operative più chiare, facilitando la gestione dell’origine preferenziale nelle catene di approvvigionamento regionali.
- È stata inoltre rivisitata l’applicazione del principio di territorialità, introducendo margini più ampi per alcune operazioni al di fuori delle Parti Contraenti, senza pregiudicare l’origine. Il principio di non alterazione viene chiarito con indicazioni specifiche per i transiti attraverso Paesi terzi.
- Il divieto di drawback o di esenzione daziaria per materiali non originari è stato rivisto, con un impianto più coerente con le prassi commerciali attuali.
- Infine, vengono introdotte nuove modalità di prova dell’origine, in particolare tramite autodichiarazioni da parte degli esportatori registrati, con l’estensione del periodo di validità delle prove stesse.
Per qualsiasi necessità di supporto in materia di origine preferenziale, clicca qui.