In data 19 luglio 2024, come noto, la Commissione ha pubblicato un’edizione aggiornata delle 125 FAQ relative al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
News Notizie in materia doganale
Pubblicate nuove FAQ CBAM
Aumenta le dimensioni dei testi:AAA
In data 19 luglio 2024, come noto, la Commissione ha pubblicato un’edizione aggiornata delle 125 FAQ relative al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), intervenendo sia con nuove FAQ, generate dai numerosi quesiti inoltrati nel tempo dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli Stati Membri, sia aggiornando, talora chiarendone il contenuto, altri quesiti. Fra i numerosi aggiornamenti e aggiunte, evidenziamo alcune FAQ che riteniamo di particolare interesse per gli operatori:
- Nell’aggiornamento della FAQ 56, si sottolinea che l’accesso al registro può essere delegato a un "CBAM service provider" con i modelli di delega già noti per il Trader Portal. Quindi, la presentazione dei report può essere delegata al CBAM service provider, che utilizzerà l’EORI dell’importatore.
- La FAQ 74 specifica che, nel caso in cui non si ricevano le informazioni necessarie da parte dei propri fornitori, la Commissione ha previsto di rendere disponibile una comunicazione dettagliata; ma, in ogni caso, ribadisce che è compito dei reporting declarants procurarsi tutte le informazioni da parte dei propri fornitori.
- La FAQ 65 fa riferimento alla cosiddetta regola dell’assorbimento, quella secondo la quale un prodotto che è stato lavorato, trasformato e ha dato vita a un nuovo prodotto che ha un’origine diversa rispetto ai materiali costitutivi, verrà considerato originario di quel Paese e non si terrà conto delle componenti che erano state considerate precedentemente. Se tale regola è valida per l’origine, la FAQ sottolinea che non può essere utilizzata per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci CBAM, che seguono specifiche regole definite dalla normativa CBAM.
- Secondo la FAQ 103, se il soggetto è un soggetto non residente e nessuno dei soggetti che agiscono nella UE è considerato "persona" ai sensi del Regolamento 2023/956, la casa madre dovrà avere un EORI Number e presenterà li le dichiarazioni relative ai diversi operatori presenti nello Stato Membro dove ha ottenuto l’EORI. Se, invece, la casa madre ha almeno un operatore stabilito in UE e vi è un ulteriore operatore in un altro stato UE a sua volta titolare di codice EORI, ci potrebbero essere due Autorità Nazionali Competenti (NCA) responsabili per filiale principale e per la sussidiaria.
Rimane inteso che è estremamente importante, per gli operatori che sono soggetti o potrebbero essere soggetti alla normativa CBAM, esaminare le FAQ, alla ricerca, se del caso, del tema di specifico interesse.
Per assistenza in materia CBAM, contattaci qui.