La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/2403, che apporta modifiche cruciali al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente all’immissione in libera pratica di merci nell’ambito delle vendite a distanza. Il testo, adottato il 28 ottobre 2026 e pubblicato il 29 ottobre 2026 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, entra in vigore immediatamente e si applica a decorrere dal 1° novembre 2026.
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Pubblicato il Regolamento sulle vendite a distanza: garanzia ridotta al 30% per gli AEO e nuovi codici per le dichiarazioni H7
La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/2403, che apporta modifiche cruciali al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente all’immissione in libera pratica di merci nell’ambito delle vendite a distanza. Il testo, adottato il 28 ottobre 2026 e pubblicato il 29 ottobre 2026 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, entra in vigore immediatamente e si applica a decorrere dal 1° novembre 2026.
La misura si inserisce nel più ampio pacchetto di riforma dell’e-commerce dell’Unione Europea, coordinandosi con il dazio doganale temporaneo di 3 EUR per articolo (Regolamento UE 2026/382) e con l’istituzione della tassa di gestione dell’Unione (Regolamenti UE 2026/2108 e 2026/2152).
Le principali novità
1. Garanzia Globale ridotta al 30% per gli Operatori AEO.
Viene modificato l’articolo 158, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/2447. Gli Operatori Economici Autorizzati (AEO) per la semplificazione doganale ottengono il diritto di beneficiare della riduzione della garanzia globale al 30% dell’importo di riferimento anche per le operazioni di immissione in libera pratica relative a merci vendute nell’ambito di vendite a distanza (previste dall’art. 155, par. 3, lett. c).
2. Monitoraggio stringente della solvibilità finanziaria.
Considerando che fino a luglio 2026 gran parte delle spedizioni e-commerce beneficiava della franchigia doganale, l’articolo 158 introduce il paragrafo 3. Le autorità doganali nazionali sono tenute a monitorare rigorosamente il mantenimento dei requisiti AEO ex art. 39 CDU, con un focus prioritario sulla solvibilità finanziaria. Qualora venissero riscontrate anomalie, le autorità dovranno adottare tempestivamente le opportune misure rettificative o sospensive ex art. 28 CDU.
3. Restyling dei dati e codici per le dichiarazioni doganali H7.
Per consentire la corretta liquidazione dei nuovi tributi comunitari e armonizzare le dichiarazioni ad hoc per le spedizioni di basso valore (Colonna H7 dell’Allegato B):
- Codici di Regime Aggiuntivo: viene eliminato il codice C07 e introdotto ufficialmente il codice F53. I soli codici di regime aggiuntivo ammessi per la colonna H7 restano C08, F48, F49 e F53.
- Nuovo tipo di imposta per la tassa di gestione UE: nel dato 14 03 039 000 (“Tipo di imposta”) viene inserito il nuovo codice tributo F00 con descrizione “Tassa di gestione dell’Unione”.
Impatto operativo
Per gli importatori e gli Operatori Economici Autorizzati (AEO) c’è sicuramente un vantaggio finanziario: infatti, gli operatori certificati che gestiscono volumi elevati di e-commerce transfrontaliero beneficeranno di un significativo abbattimento del carico fideiussorio (riduzione al 30% della garanzia da prestare).
Per i dichiaranti doganali e gli intermediari, i sistemi di dichiarazione dovranno integrare la nuova voce della tassa di gestione dell’Unione calcolata tramite il codice tipo imposta F00. Sarà inoltre necessario scartare l’utilizzo del vecchio codice regime C07 e adottare il nuovo codice F53 per le importazioni esenti o agevolate rientranti nell’ambito delle vendite a distanza.
È infine richiesto l’aggiornamento immediato delle tabelle di validazione per le dichiarazioni a dati ridotti (H7) entro la data del 1° novembre 2026.
Easyfrontier supporta gli operatori nella gestione delle dichiarazioni doganali, garantendo l’aggiornamento dei codici e dei dati richiesti dalla normativa e facilitando l’adeguamento dei processi alle nuove disposizioni, per assicurare la conformità delle dichiarazioni H7 alle scadenze previste.
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