Il 29 ottobre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2026/2376 della Commissione del 28 ottobre 2026, che modifica in modo sostanziale il Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e oggetti in plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti (MOCA). La nuova normativa interviene per rafforzare la trasparenza, ottimizzare la gestione del Registro dell’Unione e semplificare la tracciabilità lungo l’intera catena di fornitura.
News Notizie in materia doganale
Pubblicato il Regolamento (UE) 2026/2376 sulla plastica riciclata MOCA
Il 29 ottobre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2026/2376 della Commissione del 28 ottobre 2026, che modifica in modo sostanziale il Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e oggetti in plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti (MOCA). La nuova normativa interviene per rafforzare la trasparenza, ottimizzare la gestione del Registro dell’Unione e semplificare la tracciabilità lungo l’intera catena di fornitura.
Con il nuovo Regolamento viene introdotta una struttura standardizzata e progressiva su quattro dichiarazioni (P, A, B e C) per coprire ogni singolo passaggio della filiera:
- Dichiarazione P: obbligatoria per la commercializzazione degli input di materia plastica parzialmente pretrattati e pretrattati. Deve specificare l’origine (UE o non UE) e la percentuale della modalità di raccolta tra DRS (Deposit and Return System), PCW (Post-Consumer Waste) o NTC (Novel Technology Collection).
- Dichiarazione A: rilasciata dal riciclatore per i lotti di plastica riciclata uscenti direttamente dai processi di decontaminazione.
- Dichiarazione B: rilasciata dal trasformatore in caso di operazioni di post-lavorazione.
- Dichiarazione C: dichiarazione semplificata per le fasi finali della fabbricazione e trasformazione (es. soffiatura di contenitori da preforme, termoformatura di fogli) in cui la composizione chimica della plastica non viene modificata. Non richiede nuovi numeri di lotto, ma deve riportare i numeri di impianto (RIN) che contribuiscono per oltre il 5% al contenuto riciclato. Le sostanze aggiunte nelle fasi successive non possono superare l’1% (p/p) totale.
Per evitare l’immissione sul mercato unico di plastica riciclata non conforme da Paesi terzi, le autorità doganali dell’Unione esigeranno la presentazione della dichiarazione di conformità corrispondente all’atto della richiesta di immissione in libera pratica. Per evitare complessità burocratiche, l’obbligo di indicazione dei codici NC è focalizzato sul PET (scaglie, granuli, bottiglie, fogli) e sul vasellame/articoli da tavola. Tutti i dati, registrazioni dei lotti e documentazioni di supporto devono essere conservati per almeno 5 anni. Su richiesta delle autorità competenti, le aziende devono fornire la documentazione probatoria entro 10 giorni lavorativi.
Impatto operativo
- Riciclatori e pre-trattatori: devono adeguare i sistemi gestionali per emettere la Dichiarazione P per gli input in ingresso/uscita e la Dichiarazione A per la plastica decontaminata. Hanno l’obbligo di verificare le soglie di purezza e contaminazione per il PET (test ISO 12418-2:2012) e aggiornare tempestivamente il Registro elettronico.
- Trasformatori e convertitori: devono gestire le Dichiarazioni B e C. Qualora riutilizzino ritagli e scarti interni, la rilavorazione deve rispettare i criteri stabiliti e l’aggiunta di additivi non deve alterare i limiti prescritti dal Regolamento (UE) n. 10/2011.
- Operatori del settore alimentare (OSA / utilizzatori di imballaggi): gli OSA che utilizzano imballaggi riciclati non sono tenuti a fornire una dichiarazione ai rivenditori finali se le istruzioni di uso sicuro e le informazioni sul contenuto riciclato sono fornite chiaramente in etichetta. Tuttavia, in caso di controlli ufficiali, devono poter esibire alle autorità la dichiarazione di conformità del fornitore entro 10 giorni lavorativi (o 20 giorni se la richiesta proviene da distributori).
- Importatori di polimeri e MOCA da Paesi Extra-UE: devono garantire che la merce in arrivo alla dogana sia già accompagnata dalla idonea dichiarazione P, A, B o C associata allo specifico codice NC della tariffa doganale dell’Unione.
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Per consentire l’adeguamento operativo della filiera, sono stabiliti i seguenti periodi transitori:
- Entro il 18 febbraio 2027 (3 mesi): è consentita l’immissione sul mercato di prodotti conformi al Reg. (UE) 2022/1616 accompagnati dalle vecchie versioni delle Dichiarazioni A e B.
- Entro il 18 maggio 2027 (6 mesi): i prodotti per i quali il nuovo testo prescrive le Dichiarazioni C o P possono continuare a essere immessi sul mercato senza tali specifiche dichiarazioni.
I materiali e oggetti MOCA fabbricati a partire da prodotti immessi sul mercato durante i periodi transitori potranno rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Easyfrontier supporta le aziende nell’adeguamento ai nuovi requisiti normativi, offrendo consulenza specializzata e soluzioni operative.
Per supporto e assistenza, contattaci qui.