Regolamento delegato 2021/1934: nuove regole per la determinazione dell’origine non preferenziale

05/01/2022 di Easyfrontier

Come noto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 60 del CDU – Codice Doganale dell’Unione, i prodotti trasformati si considerano di origine non preferenziale “del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Per agevolare gli operatori nel processo di determinazione dell’origine, all’articolo 32 del Regolamento delegato 2015/2446 e ss.mm.ii. (RD) viene specificato che la lavorazione sostanziale di cui sopra si considera effettuata nel Paese in cui sono rispettate le regole contenute nell’allegato 22-01 del Regolamento medesimo: il prodotto finito, dunque, si considera di origine non preferenziale del Paese di fabbricazione tutte le volte che in tale Paese il processo produttivo permette il rispetto della regola primaria prevista, generalmente per voce doganale, dall’allegato 22-01. Se la regola (generalmente) dettata per voce doganale non è rispettata nel Paese di lavorazione e, quindi, non è possibile giungere ad un Paese di origine, si applica la regola residuale di capitolo, volta proprio a permettere la determinazione dell’origine non preferenziale nei casi dubbi.

È importante ricordare che l’allegato 22-01 non contiene regole per tutti i prodotti ma solo per quelli più critici o per i quali è stato ritenuto fossero necessarie specificazioni. Per tutti i prodotti non ricompresi, l’origine non preferenziale deve essere determinata applicando il principio di ultima lavorazione sostanziale, eventualmente ricorrendo alle regole della Posizione comune della UE – set di regole non vincolanti predisposte dalla Commissione europea per tutte le tipologie di prodotto – come orientamento.

La modifica introdotta dal Regolamento delegato (UE) 2021/1934 interessa i prodotti sottoposti esclusivamente alle operazioni minime di cui all’articolo 34 del Regolamento Delegato, ovvero a lavorazioni “troppo semplici” quali cambiamento di imballaggi, semplice riunione di parti, apposizione di marchi/etichette, etc., che, in quanto tali, non sono mai atte a conferire l’origine.

Nello specifico, il Regolamento chiarisce che quando si è in presenza solo di operazioni minime:

  1. Se il prodotto finito è ricompreso nell’allegato 22-01 RD, non si applicano le regole previste per voce doganale e si ricorre direttamente alla regola residuale di capitolo
  2. Se il prodotto finito non è ricompreso nell’allegato 22-01 RD, esso risulterà originario del Paese di cui è originaria la maggior parte dei materiali:
    1. In termini di peso, se il prodotto è classificato nei capitolo da 1 a 29 o da 31 a 40
    2. In termini di valore, se il prodotto è classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97.

Si precisa che la modifica si applica a partire dal 1° gennaio 2022.

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