La Commissione Europea ha adottato oggi un nuovo regolamento delegato che modifica l’elenco delle materie prime e dei prodotti rilevanti soggetti al Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR). Questa revisione mira a garantire la certezza del diritto, semplificare l’applicazione della normativa e affrontare i rischi di “delocalizzazione” della deforestazione lungo le catene di approvvigionamento.
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Regolamento EUDR: nuove direttive
La Commissione Europea ha adottato oggi un nuovo regolamento delegato che modifica l’elenco delle materie prime e dei prodotti rilevanti soggetti al Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR). Questa revisione mira a garantire la certezza del diritto, semplificare l’applicazione della normativa e affrontare i rischi di “delocalizzazione” della deforestazione lungo le catene di approvvigionamento.
Una delle modifiche più significative riguarda l’inclusione del caffè solubile (estratti, essenze e concentrati) nell’elenco dei prodotti soggetti a dovuta diligenza. Secondo la Commissione, l’esclusione di questo prodotto creava un approccio frammentato, permettendo l’ingresso nel mercato UE di caffè che non rispettava gli standard anti-deforestazione.
Il regolamento estende inoltre la copertura a numerosi derivati dell’olio di palma utilizzati nell’industria oleochimica, tra cui glicerolo, alcoli grassi e saponi sotto forma di barre o scaglie. Queste aggiunte sono state ritenute necessarie per evitare lacune negli obblighi lungo la filiera e per rispondere ai dati ambientali che mostrano un impatto rilevante di questi derivati sulla deforestazione. È stata inoltre inserita la lingua di bovino congelata, per uniformare il trattamento rispetto alla carne fresca già inclusa.
In un’ottica di proporzionalità, il nuovo atto esclude pelli e cuoio bovino dal campo di applicazione dell’EUDR. La decisione è motivata dal fatto che, essendo scarti della produzione di carne con un valore economico relativamente basso, gli operatori europei hanno un potere di leva limitato per ottenere le informazioni di tracciabilità necessarie dai fornitori.
Sono stati rimossi anche: pneumatici ricostruiti, articoli in gomma vulcanizzata, semi di soia per la semina, sedili per aeromobili e autoveicoli.
Il regolamento introduce importanti chiarimenti riguardo a casi specifici. L’EUDR non si applicherà più a:
- Materiali da imballaggio (come casse o scatole di legno) quando vengono utilizzati esclusivamente per supportare, proteggere o trasportare un altro prodotto.
- Campioni di prodotti di valore trascurabile utilizzati per sollecitare ordini e prodotti destinati esclusivamente a analisi di laboratorio o test scientifici.
- Prodotti usati o di seconda mano, per non scoraggiare il riutilizzo e l’efficienza delle risorse.
Per consentire a operatori economici, autorità competenti e dogane di adeguarsi alle nuove categorie di prodotti, l’applicazione della maggior parte delle nuove disposizioni è differita al 30 dicembre 2027. Il regolamento entrerà ufficialmente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
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