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Restrizioni verso la Russia: pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1485

29/05/2024 -

Il 27 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia.

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Il 27 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia.

Tale Regolamento, che, si precisa, non costituisce il quattordicesimo pacchetto di sanzioni ed è indipendente dalle restrizioni già in essere, è stato adottato in risposta alla repressione interna – “tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” – nel paese.

L’art. 2 del Regolamento (UE) 2024/1485 stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, specifiche tipologie di beni che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna. Tali beni, elencati nell'allegato I del Regolamento medesimo, ricomprendono armi da fuoco, munizioni, simulatori per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, bombe e granate, filo spinato a lame di rasoio, coltelli militari, coltelli da combattimento e apparecchiature specificatamente progettate per la fabbricazione dei predetti beni.

L’art. 3, poi, stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, il materiale, le tecnologie o i software per la sicurezza dell'informazione e delle telecomunicazioni di cui all’allegato II, che potrebbero essere usati impropriamente a fini di repressione interna.

I suddetti due divieti sono estesi anche alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai materiali, alle tecnologie e ai software citati.

Inoltre, sempre l’articolo 3 specifica che è vietato fornire qualsiasi servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie della Russia o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto. Per «servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando materiali, tecnologie e/o software di cui all’allegato II del Regolamento, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate in entrata e in uscita di un determinato soggetto, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, elaborazione, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

È opportuno specificare che il considerando 4 del Regolamento precisa che le restrizioni applicabili ai prodotti elencati negli allegati I e II non pregiudicano quelle applicabili a norma del Regolamento (UE) n. 833/2014 e ss.mm.ii.: se un prodotto rientra sia negli allegati I o II del Regolamento (UE) 2024/1485 sia nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 833/2014 e ss.mm.ii., si applicano le restrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014.

Di grande rilevanza per gli operatori è anche l’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1485, secondo cui i divieti si applicano anche se il materiale, le tecnologie o i software da esportare non sono elencati negli allegati I e II ma l’operatore è a conoscenza del fatto che essi sono destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia.

Infine, l’articolo 6 specifica che non possono essere messe a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV, fondi o risorse economiche. Nell’allegato IV, infatti, sono elencati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:

  1. che si rendono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione della società civile e dell'opposizione democratica ovvero le cui attività altrimenti compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia;
  2. forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui alla lettera a), o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;
  3. che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).

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