In data 28 aprile 2025 la Commissione europea ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle Consolidated FAQs relative all’attuazione del Regolamento (UE) n. 833/2014, che disciplina le misure restrittive nei confronti della Federazione Russa.
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Russia: aggiornamento delle FAQ UE sulle sanzioni. Chiarimenti rilevanti su servizi e filiali europee di società russe
In data 28 aprile 2025 la Commissione europea ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle Consolidated FAQsrelative all’attuazione del Regolamento (UE) n. 833/2014, che disciplina le misure restrittive nei confronti della Federazione Russa.
Tra i chiarimenti di maggiore rilievo per gli operatori economici, si segnalano quelli contenuti nella sezione 8del documento,“Provision of services related provision: Article 5n of Council Regulation 833/2014”, in particolare alleFAQ 6 e 7.
La FAQ6della sezione 8chiarisce che le entità stabilite nell’Unione europea, ivi comprese quelle che costituiscono filiali di società aventi sede in Russia, sono pienamente soggette al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento (UE) n. 833/2014. Tali soggetti sono pertanto proibiti dal fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi dei servizi o software elencati all’articolo 5 noniesalla Federazione Russa, al suo governo, o a persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia, inclusa la propria casa madre. La natura infragruppo della prestazione non rileva ai fini dell’applicazione del divieto.
La FAQ 7 della medesima sezioneprecisa che l’assunzione o la collaborazione di cittadini dell’Unione europea presso entità stabilite in Russia non è di per sé vietata, ma è subordinata alla natura dell’attività svolta: resta infatti fermala proibizione per persone soggette alla giurisdizione dell’UE di fornire, anche in qualità di dipendenti, i servizi oggetto del divietodi cui all’articolo 5 nonies. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i servizi legali, contabili, ingegneristici, informatici, pubblicitari, di consulenza e sviluppo software. È consentita unicamente la prestazione di servizi che non siano oggetto del divieto.
Si segnala inoltre che gli aggiornamenti approfondiscono ulteriormente il campo di applicazione del divieto relativo ai servizi di ingegneria(FAQ 10, pag. 356), chiarendo che esso comprende anche attività accessorie o connesse alla progettazione e alla realizzazione tecnica, come il supporto alla costruzione o la consulenza tecnica legata all’esportazione di beni.
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