Il 23 aprile 2026 l'Unione europea ha adottato il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e Bielorussia. Nel contesto del XX pacchetto, il regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia è stato modificato attraverso il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/505 e il Regolamento (UE) 2026/513 del 23 aprile 2026, entrambi modificativi del Regolamento (CE) n. 765/2006.
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Sanzioni UE: approfondimenti sul ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il 23 aprile 2026 l'Unione europea ha adottato il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e Bielorussia.
Nel contesto del XX pacchetto, il regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia è stato modificato attraverso il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/505 e il Regolamento (UE) 2026/513 del 23 aprile 2026, entrambi modificativi del Regolamento (CE) n. 765/2006.
Le misure introdotte rispecchiano, nella sostanza e nella struttura, quelle adottate nei confronti della Russia con il Reg. (UE) 2026/506, confermando il consolidato approccio del legislatore unionale di mantenere i due regimi sanzionatori il più possibile allineati, al fine di prevenire flussi elusivi attraverso il territorio bielorusso.
Le principali novità introdotte dal Reg. (UE) 2026/513 sono le seguenti.
Nuovi divieti di esportazione
Viene ampliato l'elenco dei beni soggetti a restrizioni all'esportazione verso la Bielorussia in quanto suscettibili di contribuire al rafforzamento militare, tecnologico e industriale del paese. Le nuove categorie comprendono composti organo-inorganici e eterociclici, micce e detonatori, gomma naturale e articoli di gomma vulcanizzata, abrasivi su supporto, viteria e articoli simili in acciaio, lavori fusi in ghisa o acciaio, placchette in cermet per utensili, fili e bacchette per brasatura e saldatura, nonché trattori industriali di potenza superiore a 130 kW.
Per la maggior parte di tali beni è prevista una clausola di grandfathering: i divieti non si applicano ai contratti conclusi prima del 24 aprile 2026, la cui esecuzione rimane consentita fino al 25 luglio 2026.
Nell'ambito dei beni quasi-duali viene introdotta una nuova sezione dedicata a lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi con caratteristiche tecniche specifiche (oli lubrificanti per temperature estreme, grassi lubrificanti per range termici allargati, fluidi speciali ai fluorocarburi, fluidi magnetoreologici e determinati additivi chimici), nonché la vetreria da laboratorio e parti di veicoli aerei senza pilota.
Nuovi divieti di importazione
Viene ampliato l'elenco dei beni la cui importazione dalla Bielorussia è vietata in quanto fonte di entrate per il regime. Le nuove categorie riguardano sale e cloruro di sodio, materiali da costruzione e inerti, materie minerali varie, minerali di ferro e concentrati, scorie e cascami metallurgici, silicio, ammoniaca, idrossido di sodio e potassio, solfati e allumi, diversi composti chimici organici, gomma vulcanizzata, pelli da pellicceria conciate, metalli non ferrosi e relativi cascami tra cui rame, nichel, alluminio, molibdeno, magnesio e cobalto, nonché platino greggio o semilavorato.
Per la maggior parte delle nuove categorie è prevista una clausola di grandfathering fino al 25 luglio 2026 per contratti conclusi prima del 24 aprile 2026.
Divieto di servizi di sicurezza gestiti e servizi turistici
A decorrere dal 25 maggio 2026 è vietata la prestazione, diretta o indiretta, di managed security services a favore della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici e di soggetti che agiscano per loro conto. È introdotto altresì il divieto di prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Bielorussia, compresi i servizi di agenzie di viaggio, guide turistiche e pubblicità connessa, con esenzione transitoria per i contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 fino al 25 giugno 2026.
È prevista una deroga per i servizi strettamente necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari bielorusse negli Stati membri.
Cripto-attività e valuta digitale della banca centrale
Viene introdotto il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni aventi ad oggetto cripto-attività o valute digitali di banche centrali elencate nel nuovo allegato XXXIV, nonché di sostenerne lo sviluppo. Il nuovo allegato include esplicitamente il rublo bielorusso digitale, con efficacia dal 24 maggio 2026. Viene inoltre vietato, a decorrere dalla stessa data, effettuare operazioni con prestatori di servizi di cripto-attività o piattaforme di scambio stabiliti in Bielorussia, con eccezioni per le rappresentanze diplomatiche UE e per i cittadini UE residenti in Bielorussia prima del 24 febbraio 2022.
Tutela giudiziaria degli operatori UE e misure anti-elusione
In linea con quanto previsto per la Russia, viene riformato l'articolo dedicato alla tutela risarcitoria nel Reg. (CE) n. 765/2006, ampliando la possibilità per gli operatori UE di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da azioni giudiziarie intentate nei loro confronti in paesi terzi in connessione con contratti colpiti dalle misure restrittive. È introdotto un nuovo divieto di operazioni con soggetti che tentino di far eseguire fuori dall'UE sentenze bielorusse sfavorevoli a operatori europei, con le consuete eccezioni per farmaci, prodotti agroalimentari e accesso alla giustizia in uno Stato membro. Viene inoltre esteso l'ambito del divieto di soddisfare richieste connesse a contratti colpiti dalle misure anche a soggetti stabiliti in paesi terzi diversi dalla Bielorussia che siano coinvolti in forniture vietate verso il paese.
Cosa devono fare le imprese
Alla luce delle significative novità introdotte dal XX pacchetto, si raccomanda alle imprese di adottare tempestivamente le seguenti misure.
Sul fronte delle designazioni individuali, è necessario aggiornare le procedure di screening delle controparti tenendo conto dei 117 nuovi soggetti designati. Sul fronte commerciale, occorre riesaminare le catene di approvvigionamento e i flussi di esportazione alla luce dei nuovi divieti, con particolare attenzione alle scadenze transitorie applicabili ai contratti in essere.
Da ultimo, si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 211/2025 le principali violazioni delle misure restrittive sono state qualificate come reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Le imprese sono pertanto invitate a condurre un risk assessment mirato a verificare il livello di conformità con le misure in vigore e l'efficacia dei presidi adottati, facendo confluire gli esiti in un aggiornamento dei propri Modelli di Organizzazione e Gestione.
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