Il 23 aprile 2026 l'Unione europea ha adottato il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia (di seguito "XX pacchetto"), composto come segue: il Regolamento (UE) 2026/509 e il Regolamento (UE) 2026/511, che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014; il Regolamento (UE) 2026/506, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014.
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Sanzioni UE: approfondimenti sul ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia
Il 23 aprile 2026 l'Unione europea ha adottato il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia (di seguito "XX pacchetto"), composto come segue:
- il Regolamento (UE) 2026/509 e il Regolamento (UE) 2026/511, che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014;
- il Regolamento (UE) 2026/506, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014.
Di seguito esaminiamo le principali novità apportate dall’ultimo pacchetto sanzionatorio.
Nuove designazioni (Reg. 269/2014)
Tramite il Regolamento (UE) 2026/509 sono stati designati 117 nuovi soggetti, 37 persone fisiche e 80 entità, ritenuti responsabili di azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Tra le persone fisiche figurano prevalentemente soggetti di nazionalità russa e un soggetto di nazionalità cinese; tra le entità, oltre 59 russe, 6 cinesi e diverse società di Uzbekistan, Kazakhstan, Kirghizistan e Seychelles.
Tramite il Regolamento (UE) 2026/511 sono state invece introdotte modifiche al Reg. 269/2014 riguardanti nuove deroghe alle misure di congelamento in casi specifici (tra cui la copertura delle spese di procedimenti arbitrali), un nuovo criterio di designazione, l'estensione del divieto di concedere diritti su contratti o transazioni colpiti dal congelamento anche a persone fisiche e a soggetti stabiliti in paesi terzi diversi dalla Russia, nonché un ampliamento delle possibilità di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 11 bis del Reg. 269/2014.
Divieti di importazione (Reg. 833/2014)
Dal 1° gennaio 2027 i divieti si estendono al condensato di gas naturale (NC 2709 00 10) proveniente da impianti GNL. Per l'ammoniaca (NC 2814) è introdotto dal 24 aprile 2026 un contingente annuo di 688.000 tonnellate, in deroga temporanea al divieto di importazione.
Vengono aggiunti all'elenco dei beni vietati nuove categorie che generano introiti per la Russia: materie prime critiche, metalli, minerali, rottami, prodotti chimici, gomma vulcanizzata e pelli da pellicceria, con esenzione transitoria per contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 (fino al 25 luglio 2026, o fino al 25 gennaio 2027 per il rame raffinato NC 7403 19).
Per i diamanti lucidati (NC 7102 39 00) è introdotto l'obbligo di tracciabilità e dichiarazione di dovuta diligenza sull'origine non russa.
Divieti di esportazione
L'allegato VII viene ampliato con lubrificanti ad alte prestazioni, vetreria da laboratorio (NC 7017) e materiale energetico (amatolo, nitroglicole, cloruro di picrile).
Vengono aggiunte 60 entità all'allegato IV (complesso militare-industriale russo e facilitatori di elusione), con focus su lavorazioni CNC, microelettronica, droni e apparecchiature marittime.
L'allegato XXIII, più rilevante per gli esportatori italiani, è ampliato con nuovi codici NC relativi a prodotti chimici, gomma, articoli in acciaio, utensili per metalli e trattori industriali con periodo transitorio fino al 25 luglio 2026 per contratti già in essere.
È introdotto inoltre un divieto specifico per l'esportazione di tubi, pompe e attrezzature industriali esteso anche alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale russa.
Misure anti-elusione
Una delle novità più importanti riguarda l’inserimento del Kirghizistan nell'allegato XXXIII (paesi ad alto rischio di elusione) e sono stati introdotti divieti specifici per centri di lavorazione CNC (NC 8457 10) e apparecchi per trasmissione dati (NC 8517 62) destinati al Kirghizistan.
Tuttavia, il regolamento concede la possibilità di chiedere autorizzazione per l’esportazione di tali prodotti verso Kazakistan nei casi specifici stabiliti dal medesimo regolamento.
È stata aggiornata anche la lista di prodotti vietati al transito attraverso il territorio russo.
Possibilità di autorizzazione
È stata introdotta la possibilità di chiedere autorizzazione per ulteriori prodotti altrimenti vietati all’esportazione se strettamente necessari per la vendita di finestre ad uso domestico.
Settore marittimo
È vietata la vendita di navi cisterna a soggetti russi; per le vendite verso paesi terzi sono imposti obblighi di due diligence rafforzata, notifica alle autorità e inserimento contrattuale di clausole che vietano la rivendita alla Russia lungo tutta la catena. Sono aggiunte 46 navi alla "flotta ombra" (allegato XLII) con una nuova deroga per il riciclaggio delle stesse. Il nuovo art. 3 vicies bis vieta assistenza tecnica e finanziaria a navi rompighiaccio e metaniere russe (dal 25 aprile 2026 per quelle sotto bandiera russa; dal 1° gennaio 2027 per le altre). Vengono aggiunti all'elenco dei porti legati all'elusione del price cap: Murmansk, Tuapse e il terminale di Karimun (Indonesia).
Settore finanziario e cripto-attività
Dal 24 maggio 2026 è vietato effettuare operazioni con cripto-attività e valute digitali di banche centrali elencate nel nuovo allegato LIII, inclusi il rublo digitale e il token RUBx, nonché con prestatori di servizi crypto stabiliti in Russia.
Vengono aggiunti 20 nuovi enti creditizi all'allegato XIV (transaction ban, efficace dal 14 maggio 2026) e due banche kirghise (Keremet Bank e OJSC Capital Bank of Central Asia) all'allegato XLV. Yelo Bank (Azerbaijan) è inserita nell'allegato XLIV come entità che agevola l'elusione.
Divieti di servizi
Dal 25 maggio 2026 i managed security services (monitoraggio di sistemi informativi, gestione di eventi di sicurezza, risposta agli incidenti) sono aggiunti ai servizi vietati verso la Russia. Il divieto di accettare finanziamenti russi è esteso a università, enti di ricerca, ONG e imprese.
Sono introdotti nuovi divieti di operazioni con entità che sfruttano proprietà intellettuale di imprese UE in Russia senza consenso (allegato LVI) e con entità beneficiarie della "gestione temporanea" illegittima (allegato LIV). Viene inoltre vietato operare con soggetti che tentano di eseguire fuori dall'UE sentenze sfavorevoli a operatori europei (allegato LV).
Cosa devono fare le imprese
Alla luce delle significative novità introdotte dal XX pacchetto, si raccomanda alle imprese di adottare tempestivamente le seguenti misure.
Sul fronte delle designazioni individuali, è necessario aggiornare le procedure di screening delle controparti tenendo conto dei 117 nuovi soggetti designati. Sul fronte commerciale, occorre riesaminare le catene di approvvigionamento e i flussi di esportazione alla luce dei nuovi divieti, con particolare attenzione alle scadenze transitorie applicabili ai contratti in essere.
Infine, le imprese con controllate o attività in Russia dovranno monitorare attivamente l'eventuale sfruttamento non autorizzato di diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali, informando ove necessario le autorità nazionali competenti.
Da ultimo, si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 211/2025 le principali violazioni delle misure restrittive sono state qualificate come reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Le imprese sono pertanto invitate a condurre un risk assessment mirato a verificare il livello di conformità con le misure in vigore e l'efficacia dei presidi adottati, facendo confluire gli esiti in un aggiornamento dei propri Modelli di Organizzazione e Gestione.
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