Il 15 giugno 2026 sono state aggiornate le FAQ consolidate della Commissione Europea sull’attuazione delle sanzioni contro la Russia. L’aggiornamento si è concentrato sul rafforzamento delle misure riguardanti il divieto di importazione di prodotti petroliferi raffinati ottenuti da greggio russo in Paesi terzi.
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Sanzioni UE: nuova stretta sull’import di prodotti petroliferi raffinati da greggio russo
Il 15 giugno 2026 sono state aggiornate le FAQ consolidate della Commissione Europea sull’attuazione delle sanzioni contro la Russia.
L’aggiornamento si è concentrato sul rafforzamento delle misure riguardanti il divieto di importazione di prodotti petroliferi raffinati ottenuti da greggio russo in Paesi terzi.
La novità più rilevante riguarda le linee guida per gli operatori dell’UE che importano da raffinerie che trattano sia greggio russo che di altre origini. Poiché il petrolio è un materiale fungibile, l’importazione è consentita solo in scenari rigorosamente documentati:
- L’importazione è permessa se la raffineria dimostra che il prodotto destinato all’UE proviene da una linea di produzione che utilizza esclusivamente greggio non russo.
- Se la segregazione non è possibile, l’importazione è ammessa solo se viene fornita prova che la raffineria non ha ricevuto né lavorato greggio russo nei 60 giorni precedenti la data della polizza di carico.
- Se non è possibile ottenere garanzie ragionevoli sulla separazione del greggio, l’importazione nell’Unione è vietata. La Commissione chiarisce esplicitamente che non è accettato un approccio di “mass-balancing” su base aggregata.
Per le raffinerie che operano con linee segregate, viene introdotto un meccanismo di controllo basato sui volumi: il volume totale di greggio russo importato dalla raffineria nei 60 giorni precedenti non deve infatti superare la capacità della linea di produzione dedicata esclusivamente al consumo interno o extra-UE. Inoltre, ogni consegna eccedente questa capacità rende i prodotti della raffineria non idonei all’importazione nell’UE finché non si osserva una nuova finestra di 60 giorni conforme.
L’aggiornamento impone oneri probatori più severi per gli operatori UE, che devono ottenere e conservare un documento scritto per ogni carico che confermi i volumi di greggio ricevuti e la capacità delle linee. Inoltre, le prove della segregazione tecnica devono essere convalidate da una società di ispezione indipendente accreditata in un paese UE o OCSE. Il rapporto di ispezione deve essere datato non più di 30 giorni prima della data della polizza di carico.
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