L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, in data 30 ottobre 2024, la circolare 23/2024 circa l’attivazione dello sdoganamento centralizzato all’importazione.
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Sdoganamento centralizzato all'import: pubblicata la Circolare ADM 23/2024
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, in data 30 ottobre 2024, la circolare 23/2024 circa l’attivazione dello sdoganamento centralizzato all’importazione.
Come noto, lo sdoganamento centralizzato nel Codice Doganale dell'Unione (CDU) consente alle aziende di dichiarare le merci presso un solo ufficio doganale, anche se queste sono fisicamente in altri Stati membri, semplificando i processi doganali e rendendo più efficienti i flussi logistici. Questo sistema è stato introdotto dopo l'esperienza delle autorizzazioni uniche SASP, che permettevano procedure simili di centralizzazione.
A partire dal 1° luglio 2024, la centralizzazione si applica a regimi specifici come l’importazione, il deposito doganale, il perfezionamento attivo e l’uso finale. Tuttavia, merci soggette ad accise, prodotti dell’Unione in scambio con territori fiscali speciali e beni agricoli comuni sono esclusi. La fase iniziale prevede l’uso esclusivo della dichiarazione standard e verrà estesa a dicembre 2024 anche all’esportazione, mentre entro giugno 2025 sarà implementata per tutte le merci in ingresso nel territorio unionale.
ADM non ha fornito, al momento, ulteriori specifiche riguardo alla data in cui lo sdoganamento centralizzato sarà operativo in Italia.
Le aziende che desiderano utilizzare questo regime devono richiedere l’autorizzazione e possedere lo status di AEO per le semplificazioni doganali. La richiesta potrà essere presentata attraverso l’interfaccia Trader Portal del sistema CDS (Customs Decision System). l’Agenzia specifica che, Italia, le domande di autorizzazione dovranno essere presentate all’Ufficio Regimi e Procedure della Direzione Dogane, codice IT922106.
Sarà l’autorità doganale dello Stato membro presso cui è presentata la richiesta a informare gli altri Stati membri coinvolti, condividendo la bozza dell’autorizzazione, il piano di controllo e tutte le informazioni necessarie e che saranno oggetto di un accordo tra le amministrazioni doganali coinvolte.
ADM ha poi fornito alcune precisazioni sulle competenze degli Uffici doganali italiani nei casi in cui essi ricoprono il ruolo di SCO (Ufficio di controllo presso cui viene presentata la dichiarazione doganale) o di PCO (Ufficio di presentazione delle merci).
Quando l’ufficio di presentazione è in Italia, esso sarà competente per la riscossione dei tributi nazionali, tra cui l’IVA, secondo le informazioni fornite dall’ufficio di controllo presso cui è presentata la dichiarazione doganale. Ai fini della riscossione dei tributi nazionali in Italia, sarà necessario che il titolare dell’autorizzazione si identifichi ai fini IVA, tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta con propria partita IVA.
Inoltre, per l’assolvimento dell’IVA per la merce immessa in consumo in Italia, l’operatore economico dovrà richiedere l’autorizzazione alla dilazione di pagamento (conto di debito - DPO) e dovrà prestare la relativa garanzia.
Nel caso in cui, invece, l’ufficio di controllo sia in Italia, esso sarà competente per la riscossione dei dazi doganali, anche questa a mezzo della dilazione di pagamento per cui sarà necessario richiedere autorizzazione e relativa garanzia.
L’ufficio doganale di controllo sarà responsabile per i controlli documentali mentre l’ufficio di presentazione per i controlli fisici.Quest’ultimo comunicherà gli esiti delle verifiche all’ufficio di controllo che potrà procedere, se nulla osta, allo svincolo della merce.
Le aziende interessate al supporto per ottenere l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, per verificare l’esistenza dei necessari requisiti e per attivare lo sdoganamento centralizzato medesimo potranno rivolgersi qui.