Dal 2 giugno 2025 è entrata in vigore la seconda fase dello sdoganamento centralizzato all'importazione, come previsto dall'articolo 179 del Codice Doganale dell'Unione (CDU).
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Sdoganamento centralizzato: dal 2 giugno 2025 operativa la seconda fase
Dal 2 giugno 2025è entrata in vigore la seconda fase dello sdoganamento centralizzato all'importazione, come previsto dall'articolo 179 del Codice Doganale dell'Unione (CDU). Tale fase estende la possibilità per gli operatori economici autorizzati (AEO-C o AEO-F) di presentare dichiarazioni doganali presso l'ufficio competente nel proprio Stato membro, anche se le merci sono fisicamente presentate in un altro Stato membro.
L'implementazione di tale procedura rappresenta un significativo passo avanti nella semplificazione e digitalizzazione delle operazioni doganali: gli operatori possono ora interfacciarsi con un unico ufficio doganale per le loro operazioni in tutta l'UE, riducendo la burocrazia e aumentando l'efficienza. In Italia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha regolamentato i requisiti e le modalità di autorizzazione attraverso la circolare 23/D del 30 ottobre 2024.
Tale semplificazione consente alle aziende di centralizzare la gestione delle operazioni doganali, ottimizzando i flussi logistici e riducendo i costi amministrativi. Tuttavia, è importante notare che, sebbene la dichiarazione di importazione venga presentata nello Stato membro di sdoganamento (ad es. Italia), l'IVA deve essere assolta nello Stato membro di arrivo (ad es. Olanda), secondo le modalità previste da ciascun Paese.
Al riguardo, si ricorda inoltre che è possibile non versare l’IVA nel Paese di arrivo, nel caso in cui la merce sia destinata ad altro Stato membro, attuando la cosiddetta “procedura 42”: tale procedura consente poi al destinatario della merce nello Stato membro di destinazione di liquidare l’IVA con il metodo del "reverse charge", come se fosse un acquisto intra UE.
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