L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare 5/2026, che definisce le istruzioni operative per l’attuazione del Regolamento (UE) 2026/261. Il provvedimento introduce un divieto giuridicamente vincolante per l’importazione di gas naturale e GNL dalla Federazione Russa, con l’obiettivo di eliminare definitivamente la dipendenza energetica da Mosca.
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Stop al gas russo: l’Agenzia delle Dogane emana le istruzioni per il blocco graduale
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare 5/2026, che definisce le istruzioni operative per l’attuazione del Regolamento (UE) 2026/261. Il provvedimento introduce un divieto giuridicamente vincolante per l’importazione di gas naturale e GNL dalla Federazione Russa, con l’obiettivo di eliminare definitivamente la dipendenza energetica da Mosca.
L’eliminazione delle importazioni non sarà immediata, ma seguirà una tabella di marcia graduale basata sulla data di stipula e sulla durata dei contratti:
- Contratti a breve termine (≤ 1 anno) conclusi prima del 17 giugno 2025: il divieto scatterà il 25 aprile 2026 per il GNL e il 17 giugno 2026 per il gas via gasdotto.
- Contratti a lungo termine (> 1 anno) conclusi prima del 17 giugno 2025: lo stop è fissato al 1° gennaio 2027 per il GNL e al 30 settembre 2027 per il gas via pipeline.
- Contratti nuovi o modificati dopo il 17 giugno 2025: per questi non sono previste esenzioni e il divieto sarà operativo già dal 18 marzo 2026.
- L’importazione di gas e GNL, classificati codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 è subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità doganale nei seguenti casi: importazioni di gas/GNL di produzione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa ammesse in regime transitorio: l’istanza va presentata almeno un mese prima dell’ingresso nel territorio UE.
- Importazioni di gas/GNL di produzione non russa: per prevenire elusioni, l’obbligo di autorizzazione si estende anche al gas proveniente da Paesi non esenti (sono esenti solo Norvegia, Nigeria, Qatar, USA, Algeria e Regno Unito). In questo caso, la richiesta va inoltrata almeno 5 giorni lavorativi prima dell’ingresso.
- Import via punto di interconnessione “Strandzha 1” o altri punti critici individuati dalla Commissione: obbligo di fornire prova inequivoca del Paese di produzione almeno 7 giorni lavorativi prima dell’ingresso.
Quando il gas naturale/GNL, anche di produzione russa o importato direttamente o indirettamente dalla Russia, è trasportato attraverso l’UE da un Paese terzo a un Paese terzo nell’ambito di un regime di transito, anche ai fini del magazzinaggio in regime di deposito doganale, il titolare del regime è tenuto ad informare l’UADM competente sul luogo di vincolo al regime almeno 5 giorni prima, fornendo, le informazioni stabilite dal Regolamento (UE) 2026/261.
Semplificazioni per gli AEO: gli operatori economici autorizzati possono beneficiare di un’autorizzazione unica valida per l’intera durata del contratto, previa richiesta da presentare 30 giorni prima dell’avvio delle operazioni.
L’Agenzia delle Dogane lavorerà in stretto coordinamento con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per monitorare i rischi di elusione, come l’importazione di miscele contenenti gas russo o le triangolazioni.
L’ADM chiarisce inoltre che il rilascio dell’autorizzazione esclude il meccanismo del “silenzio assenso”: le aziende dovranno quindi ricevere un provvedimento esplicito prima di procedere. Per facilitare le operazioni doganali, sono stati creati nuovi codici certificato visibili in TARIC da inserire nelle dichiarazioni: 24AO (autorizzazione singola), 22AO (autorizzazione unica AEO) e 23AO (per i Paesi esenti).
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