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UE aggiorna le FAQ sulle sanzioni contro la Russia: focus su divieto GNL e restrizioni alle imprese a partecipazione statale

26/11/2025 -

La Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle Consolidated FAQs sulle sanzioni contro la Russia, con nuovi chiarimenti riguardanti il divieto di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) e le restrizioni applicabili alle imprese russe a partecipazione statale.

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La Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle Consolidated FAQs sulle sanzioni contro la Russia, con nuovi chiarimenti riguardanti il divieto di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) e le restrizioni applicabili alle imprese russe a partecipazione statale. L’aggiornamento fornisce indicazioni operative importanti per gli operatori dell’energia e del commercio internazionale, in vista delle scadenze previste nei prossimi anni.

Le FAQ confermano l’ambito applicativo dell’articolo 3ra del Regolamento (UE) 833/2014: è vietato acquistare, importare o trasferire – direttamente o indirettamente – GNL (codice NC 2711 11 00) originario o esportato dalla Russia. Il divieto riguarda anche l’assistenza tecnica, finanziaria o di altro tipo collegata all’operazione.

Un elemento rilevante chiarito dall’aggiornamento è che la proibizione si estende anche al trasferimento di GNL russo da parte di operatori dell’Unione verso Paesi terzi. Non è invece interessato il gas naturale in stato gassoso trasportato tramite gasdotto, che rimane escluso dal perimetro del divieto.

La normativa prevede inoltre un doppio regime transitorio: per i contratti a lungo termine conclusi prima del 17 giugno 2025 e rimasti invariati (salvo gli adeguamenti previsti dall’art. 3ra, par. 2), l’entrata in vigore del divieto è fissata al 1° gennaio 2027. Per tutti gli altri contratti — compresi quelli di breve durata o modificati dopo il 17 giugno 2025 — la scadenza arriva prima, il 25 aprile 2026.

Le FAQ aggiornate recepiscono inoltre le modifiche introdotte dal 19° pacchetto di sanzioni UE (Regolamento del Consiglio 2033/2025).In particolare, non si applicano più a Rosneft e Gazpromneft le esenzioni previste dall’articolo 5aa, che consentivano alcune transazioni, tra cui il trasporto di specifiche categorie di merci. La rimozione di tali deroghe comporta un irrigidimento significativo del quadro sanzionatorio nei confronti delle due società e richiede agli operatori europei di rivedere con attenzione qualsiasi rapporto commerciale o logistico ancora in essere.

L’aggiornamento pubblicato dalla Commissione conferma la volontà dell’UE di ridurre ulteriormente la dipendenza energetica dalla Russia e di chiudere le possibilità di elusione ancora residuo nel settore del GNL. Allo stesso tempo, la fine delle deroghe per Rosneft e Gazpromneft introduce nuovi vincoli operativi per le imprese che gestiscono flussi commerciali legati ai prodotti energetici o a trasporti correlati.

Per gli operatori è importante monitorare con attenzione i contratti in essere, valutare le scadenze transitorie e verificare che eventuali forniture o transazioni non rientrino nei divieti ora estesi. Le date del 25 aprile 2026 e del 1° gennaio 2027 rappresentano due momenti chiave per l’adeguamento.

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