La Commissione Europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di valina originaria della Repubblica Popolare Cinese. La decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, segna la conclusione di un’indagine approfondita iniziata nel dicembre 2024.
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UE: dazi antidumping definitivi su valina cinese
La Commissione Europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di valina originaria della Repubblica Popolare Cinese. La decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, segna la conclusione di un’indagine approfondita iniziata nel dicembre 2024.
L’indagine ha confermato che l’industria europea ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Di conseguenza, la Commissione ha fissato le seguenti aliquote del dazio definitivo:
- CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd. (CJS): 31,3%.
- Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd. (BHB): 53,8%.
- Altre società che hanno collaborato (tra cui Xinjiang Meihua e Ningxia EPPEN): 42,2%.
- Tutte le altre società: 53,8%.
I dazi provvisori, istituiti nell’agosto 2025, saranno riscossi in via definitiva.
Per determinare il “valore normale” del prodotto e contrastare le distorsioni significative riscontrate nel mercato cinese, la Commissione ha utilizzato la Colombia come Paese rappresentativo per il calcolo dei costi di produzione. Nonostante le obiezioni dei produttori esportatori cinesi riguardo alla scelta della Colombia e alla valutazione di fattori come il prezzo dell’amido di granturco, la Commissione ha confermato la validità del metodo, ritenendo i valori di riferimento colombiani ragionevoli e rappresentativi.
Un punto dibattuto ha riguardato la definizione del prodotto. Alcuni importatori hanno chiesto l’esclusione della valina per uso farmaceutico, sostenendo che avesse caratteristiche diverse rispetto a quella per mangimi. Tuttavia, la Commissione ha respinto la richiesta, confermando che tutti i tipi di valina condividono la stessa molecola di base e le stesse funzioni essenziali, rientrando quindi pienamente nell’ambito delle misure.
La Commissione ha deciso di non applicare i dazi con effetto retroattivo per il periodo di registrazione delle importazioni, poiché non è stato riscontrato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni tale da giustificare tale misura ai sensi del regolamento di base.
Il Regolamento è entrato in vigore il 14 febbraio 2026 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi per tutti gli Stati membri dell’Unione. Le aziende che desiderano beneficiare delle aliquote individuali dovranno presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali; in caso contrario, verrà applicata l’aliquota più elevata del 53,8%.
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