La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2391, istituendo l’obbligo di registrazione doganale per le importazioni di eteri di cellulosa originari della Repubblica Popolare Cinese e della Repubblica di Corea. Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre 2026 per una durata di nove mesi, fa seguito all’apertura dell'inchiesta antidumping avviata a fine settembre 2026 su istanza dei principali produttori unionali (Ashland e SE Tylose).
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UE: registrazione delle importazioni di eteri di cellulosa da Cina e Corea del Sud
La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2391, istituendo l’obbligo di registrazione doganale per le importazioni di eteri di cellulosa originari della Repubblica Popolare Cinese e della Repubblica di Corea. Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre 2026 per una durata di nove mesi, fa seguito all’apertura dell'inchiesta antidumping avviata a fine settembre 2026 su istanza dei principali produttori unionali (Ashland e SE Tylose). Lo scopo esplicito della registrazione è consentire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping su tutte le partite sdoganate durante questo periodo, qualora l’indagine accerti l’esistenza di pratiche sleali e un danno materiale all’industria UE.
Il monitoraggio colpisce specificamente vari composti chimici classificati al codice NC 3912 39 85 e tracciati attraverso otto codici TARIC dedicati (3912 39 85 30, 60, 70, 71, 72, 73, 74 e 75).
Sebbene l’aliquota definitiva sarà determinata solo al termine dell’inchiesta, le stime fornite nella denuncia evidenziano un’esposizione economica rilevante:
- per la Cina si prospettano margini di dumping tra il 120% e il 130% (con eliminazione del pregiudizio tra 120% e 140%);
- per la Corea del Sud la forbice stimata va dal 45% al 55% (pregiudizio tra 40% e 60%).
Impatto operativo
La misura impone ai dipartimenti acquisti, logistica e finanza un adeguamento procedurale immediato.
A livello doganale, gli operatori devono assicurarsi che le dichiarazioni di immissione in libera pratica indichino con esattezza il codice TARIC di dettaglio corrispondente al numero CAS del prodotto, tenendo conto che le autorità doganali nazionali stanno già registrando formalmente ogni singolo flusso.
Sul piano finanziario e contrattuale, è indispensabile considerare che le importazioni effettuate a partire dal 31 ottobre 2026 sono a rischio di tassazione postuma.
Easyfrontier supporta le aziende nell’analisi dell’impatto delle misure, nella verifica della corretta classificazione doganale e nella valutazione dei rischi economici.
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