L’ADM ha definito nuove modalità dichiarative per la reintroduzione in franchigia, secondo le quali è sufficiente indicare nella dichiarazione doganale specifici codici e non è più necessaria un'autorizzazione per ogni singola operazione. Inoltre, è stato confermato il numero minimo di 50 reintroduzioni al mese per gli operatori che effettuano operazioni di reintroduzione in franchigia a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate e-commerce.
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Ulteriore aggiornamento sulle reintroduzioni in franchigia: modalità dichiarative e nuove semplificazioni di accesso alla procedura semplificata
La Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, che modifica parzialmente la Determinazione Direttoriale 329619/RU del 24 settembre 2020 ed è destinata ai soggetti che svolgono attività commerciali su piattaforme telematizzate e-commerce principalmente basate su vendite effettuate su siti di marketplace, ha introdotto una procedura di semplificazione delle formalità doganali da svolgere per le operazioni di reintroduzione in franchigia. Per le operazioni derivanti da resi della merce precedentemente esportata, la Determinazione ha vincolato l’accesso alla procedura semplificata all’ottenimento di un’autorizzazione e alla conseguente iscrizione in apposito elenco denominato “e-commerce RETRELIEF” (eRR) - Returned goods – Relief from import duty”, soggetto a revisione annuale.
In seguito, avendo riscontrato che anche le piccole e medie imprese, seppure con minore frequenza e senza utilizzo di piattaforme di marketplace, compiono reintroduzioni in franchigia e sono interessate ad accedere alla semplificazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con la Determinazione Direttoriale prot. 419205/RU del 19 novembre 2020, ha ampliato il target di riferimento e rimodulato i requisiti per accedere al beneficio. Nello specifico, l’ADM ha eliminato la necessità di richiedere un’autorizzazione preventiva per accedere alla semplificazione, mantenendo obbligatoria la sola iscrizione nell’apposito elenco.
Con la Circolare 46/2020, poi, l’ADM ha definito nuove modalità dichiarative per la reintroduzione in franchigia, secondo le quali non è più necessario presentare istanza e ottenere il rilascio di un’autorizzazione per ciascuna reintroduzione in franchigia ed è sufficiente indicare nella dichiarazione doganale i seguenti codici:
- Casella 24: codice “21”, corrispondente a “rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria”;
- Casella 37: nella prima suddivisione, codice “61 10” corrispondente a “reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci, escluso il caso di cui al codice 63” a seguito di “spedizione/esportazione definitiva”; nella seconda suddivisione, codice “F01” corrispondente a “esenzione dai dazi all’importazione per merci in reintroduzione nei casi di reintroduzione in franchigia”;
- Casella 40: numero della dichiarazione doganale di esportazione relativa alle merci oggetto di reintroduzione in franchigia.
L’operatore che sarà ammesso alla procedura semplificata dovrà, inoltre, indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale il proprio numero di iscrizione al relativo elenco preceduto dal codice “13AO”.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la Determinazione Direttoriale 435445/RU del 30 novembre 2020, secondo cui i soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione in franchigia a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate e-commerce possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le suddette attività mediante una procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e conseguenti deroghe ai controlli. Il richiedente, per accedere alla semplificazione, deve effettuare un numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese e deve, tra gli altri, essere in possesso dell’autorizzazione ordinaria presso luogo approvato e dell’autorizzazione allo status di destinatario autorizzato per il regime del transito.
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