A seguito del Proclama Presidenziale del 2 aprile 2026, volto a rafforzare le azioni intraprese per regolare le importazioni di alluminio, acciaio e rame negli Stati Uniti, sono state introdotte significative modifiche operative per le aziende che esportano tali metalli e i loro derivati verso il mercato statunitense.
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USA: nuovi dazi Sezione 232 su alluminio, acciaio e rame
A seguito del Proclama Presidenziale del 2 aprile 2026, volto a rafforzare le azioni intraprese per regolare le importazioni di alluminio, acciaio e rame negli Stati Uniti, sono state introdotte significative modifiche operative per le aziende che esportano tali metalli e i loro derivati verso il mercato statunitense.
Le nuove disposizioni tecniche e operative sono efficaci per le merci entrate per il consumo o ritirate dal magazzino a partire dalle ore 12:01 (EDT) del 6 aprile 2026.
La novità tecnica principale risiede nel fatto che i dazi addizionali ad valorem si applicano ora all’intero valore in dogana del prodotto importato, indipendentemente dal contenuto effettivo di metallo. Le aliquote variano generalmente tra il 10% e il 50% a seconda della classificazione HTSUS.
Per i prodotti che non rientrano nei Capitoli 72, 73, 74 e 76 dell’HTSUS, si applicano invece le seguenti regole operative:
- Gli articoli che contengono meno del 15% in peso aggregato del metallo applicabile (alluminio, acciaio o rame) non sono soggetti ai dazi della Sezione 232.
- Quando si utilizza la voce HTSUS 9903.82.03 (per articoli sotto la soglia del 15%), è obbligatorio riportare il peso aggregato dei metalli in kg come seconda quantità nella riga di riepilogo dell’entrata.
- Le merci che non contengono alcun residuo di alluminio, acciaio o rame non sono soggette a questi dazi.
Le tariffe sono suddivise in base alla tipologia di prodotto e alla sua classificazione negli allegati del Proclama:
- Allegato I-A (aliquota 50%): si applica alla maggior parte degli articoli di alluminio e acciaio, ad alcuni articoli in rame e ai relativi derivati.
- Allegato I-B (aliquota 25%): riguarda specifici articoli in rame e derivati di alluminio e acciaio.
- Allegato III (riduzione temporanea): fino al 31 dicembre 2027, i prodotti in questo elenco con un dazio base inferiore al 15% beneficeranno di un’aliquota ridotta al 15%. Dal 1° gennaio 2028, questi prodotti passeranno alle aliquote previste per l’Allegato I-B.
Il sistema prevede inoltre diverse categorie di dazi basate sull’origine e la lavorazione:
- Il dazio standard del 50% si applica alla maggior parte degli articoli di alluminio, acciaio e rame elencati nell’Allegato I-A.
- Sono previste aliquote ridotte (15% o 25%) per i prodotti in cui almeno il 95% del metallo è stato fuso o colato nel Regno Unito.
- I prodotti derivati realizzati interamente con metalli fusi e colati negli Stati Uniti beneficiano di un’aliquota ridotta del 10%.
- Restano in vigore dazi punitivi, inclusa un’aliquota del 200% sull’alluminio e derivati russi.
Gli importatori devono utilizzare le voci HTSUS comprese tra 9903.82.02 e 9903.82.17 per la sottomissione delle dichiarazioni doganali (CBP). Inoltre, è richiesto agli importatori di fornire le informazioni necessarie per identificare i Paesi in cui il rame utilizzato nella fabbricazione è stato fuso e colato.
Le merci soggette al proclama ammesse in una FTZ a partire dalla data di efficacia devono essere introdotte esclusivamente con lo stato di “privileged foreign status”. Qualsiasi prodotto ammesso con tale stato prima del 6 aprile 2026 sarà comunque soggetto alle aliquote ad valorem al momento dell’immissione in consumo.
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