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Vincoli per l’Import: che cosa è il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)?

16/05/2023 -

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2023/956 che istituisce il c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in alcune tipologie di merci al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione.

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In data 10 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2023/956 che istituisce il c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), uno degli elementi chiave del pacchetto "Pronti per il 55 %" dell'Unione europea. Il CBAM è un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in alcune tipologie di merci al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione. Sulla base degli obiettivi climatici europei, il Regolamento mira ad incentivare i Paesi terzi a innalzare i propri standard sulla tematica ambientale- in quanto solo le importazioni provenienti da Paesi extracomunitari che sono allineati ai requisiti comunitari potranno evitare l’applicazione di un dazio supplementare in Europa - ma anche prevenire la rilocalizzazione delle attività produttive in Paesi con criteri ambientali meno stringenti.

ll nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio colpirà le importazioni di diversi prodotti del settore siderurgico (lavori di ferro, ghisa, acciaio e alluminio) ma anche prodotti come cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 avrà inizio il periodo transitorio che prevede obblighi comunicativi trimestrali in capo agli importatori dei beni colpiti i quali dovranno presentare la c.d. relazione CBAM.

Dopo il periodo transitorio, i prodotti oggetto del Regolamento potranno essere importati nel territorio dell'Unione europea unicamente tramite dichiaranti appositamente autorizzati, i quali dovranno attenersi a stringenti obblighi dichiarativi periodici, nonché acquistare i c.d. certificati CBAM per compensare la differenza tra il prezzo dell’emissione di carbonio pagato nel Paese di produzione (se presente) e il prezzo delle quote di carbonio nel sistema ETS della UE (Sistema di scambio di quote di emissioni della UE).

Il regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

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