Il XVI pacchetto sanzionatorio contro la Russia introduce molte importanti novità: ne elenchiamo alcune.
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XVI pacchetto sanzionatorio contro la Russia: approfondimento
Il XVI pacchetto sanzionatorio contro la Russia introduce molte importanti novità, tra cui:
- nella lista dei prodotti per i quali è possibile chiedere un'autorizzazione per un uso domestico sono stati aggiunti i prodotti di vetro temperato della NC 7007 19 80.
- Per la produzione di prodotti alimentari, possono essere autorizzati i beni 2920 90, 3917 10, 3920 62, quindi sostanze chimiche e lavori di plastica.
- Sono state ristrette nuove voci doganali tra cui 2518, 2519, 2520, 2615, 2834, 3604, 3605, 3606, 4811, 6814, 7007 e 7320. Per i beni ristretti con questo pacchetto c'è la clausola grandfathering fino a 26 maggio 2025.
- In quanto alle modifiche del Regolamento (UE) 833/2014, tra quelli importanti da menzionare c’è la modifica delle deroghe per le restrizioniche permettevano di esportare, previa una comunicazione all'autorità, prodotti per usi medici o farmaceutici: adesso, per tutti i componenti che rientrano nella lista dei prodotti ad alta priorità, è richiesta comunque un'autorizzazione, anche quando si tratta di beni per usi medici o farmaceutici.Lo stesso vale per gli aggiornamenti di software, i quali non sono più permessi senza un'autorizzazione.
- Un'altra novità importante consiste nel divieto di fornire i software utilizzati per la prospezione di petrolio e gas. L'elenco completo di tali software si trova nell'Allegato IIdel Regolamento 833/2014.
- La lista di beni ristretti per il transito è stata ampliata.
- Entro la fine del 2026, sarà completamente vietata l’importazione di alluminio primario russo nell’UE, con una riduzione graduale tramite quote annuali.
- Per ciò che riguarda cromo greggio, minerali di cromo, ossidi e idrossidi di cromo, anche polveri, cascami, etc., sono stati inclusi nell'allegato VII parte B del Regolamento 833/2014, comportando un immediato blocco delle loro esportazioni senza alcuna finestra temporale.
Il nuovo pacchetto pone un’attenzione senza precedenti su due diligence e, per così dire, su un whistleblowing "istituzionalizzato".In particolare,il considerandum 15 del Regolamento (UE) 2025/398 chiarisce che l’esclusione di responsabilità civile per gli operatori dell’Unione non può essere invocata se questi non hanno esercitato la dovuta diligenza nel rispettare le misure restrittive dell’Unione.Inoltre, il considerandum 21 del Regolamento (UE) 2025/392rafforza gli obblighi di segnalazione: dal maggio 2025,ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva (UE) 2015/849, i soggetti obbligati dovranno segnalare alle FIU (Financial Intelligence Unit,nel caso dell'Italia l'UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) tutte le operazioni sospette legate a presunte violazioni delle sanzioni. Parallelamente, in base all’articolo 8 undecies del Regolamento (CE) n. 765/2006, persone fisiche e giuridiche, entità e organismi saranno tenuti a fornire alle autorità competenti ogni informazione utile all’attuazione del Regolamento entro due settimane dall’acquisizione e a collaborare per la verifica.
Tra i soggetti obbligati rientrano, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2015/849, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, nonché coloro che offrono assistenza o consulenza fiscale come attività professionale principale.In sintesi, le nuove misure incidono direttamente sui professionisti contabili e su chi opera nel settore della consulenza fiscale, imponendo standard più stringenti in materia di conformità e segnalazione.
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