USA: nuovi dazi aggiuntivi su legname, mobili e cucine

15/10/2025 di Easyfrontier

Con la comunicazione CSMS 66492057 del 10 ottobre 2025, la U.S. Customs and Border Protection ha fornito le istruzioni operative per l’attuazione della Presidential Proclamation n. 10976 (“Adjusting Imports of Timber, Lumber, and Their Derivative Products into the United States” del 29 settembre 2025) che introduce dazi aggiuntivi su alcune categorie di prodotti in legno e arredo importati negli Stati Uniti.

Le misure, adottate ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962, mirano a tutelare la sicurezza economica nazionale e si applicano a partire dal 14 ottobre 2025, ore 18:01 italiane (12:01 EDT), alle merci importate o ritirate da magazzino per consumo.

I nuovi dazi interessano diverse categorie di prodotti:

· legno e segati di conifera (softwood lumber), con un dazio ad valorem aggiuntivo del 10 % applicabile a tutte le origini;

· mobili in legno imbottiti, cucine e toelette finite e relativi componenti e parti, soggetti a un dazio ad valorem aggiuntivo del 25 %, ad eccezione delle merci originarie di Unione europea, Regno Unito e Giappone;

· altri prodotti diversi dai mobili da cucina e toelette finiti e loro parti, originarie di tutti i Paesi, con un dazio aggiuntivo nullo;

· mobili in legno imbottiti e cucine e toelette finite e relativi componenti e parti, originarie di Unione europea, Regno Unito e Giappone, soggetti a un dazio ad valorem aggiuntivo del 15 %.

Fanno eccezione i prodotti già sottoposti ai dazi previsti dalla Presidential Proclamation 10908 su veicoli e parti automobilistiche, i quali sono esclusi dall’applicazione delle nuove aliquote. Le importazioni destinate alle zone franche statunitensi devono essere classificate come privileged foreign status (Code of Federal Regulations, titolo 19, sezione 146.41) e scontano i dazi all’atto dell’immissione in consumo, a qualsiasi aliquota ad valorem applicabile in base alla sottovoce HTSUS pertinente.

Il CBP precisa, inoltre, che rimane possibile richiedere il drawback secondo le regole vigenti (Code of Federal Regulations, titolo 19, sezione 190).

Gli operatori sono invitati a verificare la corretta classificazione doganale dei propri prodotti, utilizzando le nuove voci HTSUS 9903.76.xx indicate nella comunicazione, e ad aggiornare i sistemi dichiarativi per evitare errori nella compilazione delle dichiarazioni.

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