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CBAM: come accedere alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

18/03/2025 -

Oggi, 18 marzo 2025, è stato pubblicato in GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, che fornisce indicazioni riguardo le istruzioni necessarie per la gestione dello status di dichiarante CBAM autorizzato.

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La Commissione, nelle more del trilogo (quella fase del processo legislativo della UE durante la quale il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si confrontano informalmente per trovare un accordo su un testo legislativo) per l’adozione eventuale delle modifiche proposte con il pacchetto Omnibus I, ha nel frattempo completato la stesura delle istruzioni necessarie per la gestione dello status di dichiarante CBAM autorizzato cui si faceva cenno nella nostra precedente news.

Oggi, 18 marzo 2025, è stato pubblicato in GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, che entra in vigore domani 19 marzo 2025 e si applica a decorrere dal 28 marzo 2025.

Il dichiarante autorizzato CBAM è la figura indispensabile per poter importare in UE i prodotti soggetti al nuovo meccanismo europeo sul carbonio (CBAM). Solo chi ottiene questa autorizzazione potrà continuare a importare legalmente i beni coperti dalla normativa. Il dichiarante avrà l’obbligo di dichiarare ogni anno le emissioni incorporate nei prodotti importati e di restituire i certificati CBAM corrispondenti. È importante attivarsi subito per ottenere l’autorizzazione, perché senza questo status non sarà possibile effettuare le importazioni quando il sistema entrerà a pieno regime.



I requisiti base per l’ottenimento dello status sono elencati, come ricorda il nuovo RE, all’articolo 17 del Regolamento di base (Reg. (UE) 2023/956): il richiedente deve aver dimostrato affidabilità, senza violazioni gravi o condanne per reati economici negli ultimi cinque anni; possedere adeguata capacità finanziaria e operativa; essere stabilito nello Stato membro della domanda e disporre di un numero EORI valido.

Naturalmente, è di grande importanza l’assenza di violazioni gravi o ripetute, secondo le specificazioni di cui all’articolo 9 del RE, che definisce i criteri e le modalità con cui l’autorità competente verifica l’assenza di violazioni gravi o reati da parte del richiedente o delle persone chiave legate alla gestione della società ai fini del rilascio della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

In particolare, devono risultare rispettate due condizioni: nei tre anni precedenti la domanda non ci devono essere decisioni amministrative o giudiziarie che abbiano accertato violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o delle disposizioni del regolamento CBAM; nei cinque anni precedenti la domanda non devono esistere precedenti di reati gravi legati all’attività economica. Se l’impresa è costituita da meno di cinque anni, la valutazione si basa sulle informazioni e sui documenti disponibili. L’autorità può richiedere, se necessario, il certificato del casellario giudiziale o un documento equivalente sia della persona fisica richiedente, sia dei titolari effettivi e dei dirigenti della persona giuridica richiedente. In caso di richiesta, l’autorità deve registrare i motivi e garantire la protezione dei dati: i certificati non vengono conservati dopo la decisione se l’esito è positivo, mentre in caso di rigetto vengono conservati solo per la durata di un eventuale ricorso. L’accesso a tali documenti è limitato esclusivamente al personale incaricato della valutazione delle violazioni gravi o ripetute.

Ai sensi dell’art.4 del RE, l’autorità competente ha 120 giorni di tempo per valutare la domanda di autorizzazione, a partire da quando riceve la domanda completa (cioè con tutte le informazioni e i documenti richiesti). Se durante l’esame la domanda risulta incompleta o l’autorità ha bisogno di chiarimenti o ulteriori verifiche, può richiedere al richiedente informazioni aggiuntive o fare accertamenti presso altre autorità; in tal caso, l’autorità può sospendere il conteggio dei 120 giorni e concede al richiedente un termine massimo di 30 giorni per rispondere alla richiesta o integrare la documentazione.

Se il richiedente non risponde entro i 30 giorni, l’autorità può rigettare la domanda. In tal caso, deve comunicare formalmente al richiedente la decisione motivata, specificando le ragioni del rigetto. A questo punto, il richiedente ha la possibilità di presentare un ricorso secondo le regole nazionali dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

L’articolo 4 specifica anche che per le domande presentate entro il 15 giugno 2025, l’autorità competente potrà prorogare il termine di valutazione oltre i 120 giorni previsti, fino al 31 agosto 2025. Tale deroga serve a facilitare la gestione delle prime richieste di autorizzazione durante la fase iniziale di applicazione del regolamento.

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