Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato la nuova modulistica nazionale per la presentazione delle domande di autorizzazione a Dichiarante Autorizzato CBAM (DAC), figura introdotta dal Regolamento (UE) 2023/956 che istituisce il meccanismo CBAM.
Il DAC è l’operatore economico autorizzato ad effettuare importazioni nel territorio doganale dell’Unione le merci soggette a CBAM. Dal 1° gennaio 2026, le importazioni di tali merci, in caso si superino i limiti quantitativi previsti dalla norma, potranno essere effettuate solo da soggetti in possesso di detta qualifica.
La modulistica, accessibile dal portale dell’Autorità Nazionale Competente - nel caso dell’Italia, appunto, il MASE - fornisce le istruzioni tecniche per la compilazione e la trasmissione delle domande tramite il Registro CBAM, accessibile al link cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2023/956, la domanda di autorizzazione deve contenere:
· dati identificativi del richiedente (nome, indirizzo, recapiti e numero EORI);
· principale attività economica svolta nell’Unione;
· certificazione fiscale attestante l’assenza di ordini di riscossione pendenti per debiti tributari;
· autocertificazione di assenza, nei cinque anni precedenti, di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o di condanne per reati gravi connessi all’attività economica;
· informazioni e documentazione utili a dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente, come bilanci, conto economico, referenze bancarie e una relazione descrittiva redatta secondo il format MASE;
· stima del valore e del volume delle importazioni di merci soggette al CBAM, per l’anno in corso e quello successivo;
· eventuali dati delle persone rappresentate, qualora la domanda sia presentata da un rappresentante doganale indiretto.
La nuova modulistica MASE dettaglia inoltre la documentazione da allegare nella sezione “Attached Documents” del Registro CBAM, come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, comprendente:
· dichiarazioni sostitutive relative a sanzioni amministrative, carichi pendenti, casellario giudiziale, antimafia e abusi di mercato;
· attestazioni di regolarità fiscale e di assenza di procedure concorsuali;
· lettera di referenze bancarie e relazione descrittiva sulla capacità finanziaria e organizzativa;
· eventuale attestazione di possesso dello status AEO.
Le domande saranno valutate dall’Autorità nazionale competente entro 120 giorni dalla presentazione (180 per le istanze presentate prima del 15 giugno 2025). In base alla valutazione del rischio, potrà essere richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria, calcolata sul valore dei certificati CBAM che il dichiarante dovrà restituire.
Il MASE ricorda inoltre che i dichiaranti autorizzati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle informazioni fornite e che, a supporto della valutazione, è possibile allegare pareri tecnici o report di audit redatti da professionisti qualificati (revisori legali, commercialisti, avvocati) iscritti ai rispettivi ordini professionali.
La pubblicazione della nuova modulistica nazionale segna l’avvio operativo della fase di attuazione del CBAM in Italia, consentendo agli importatori di predisporre fin d’ora le istanze di autorizzazione in vista dell’entrata in vigore del meccanismo dal 1° gennaio 2026.
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