Il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in GUUE il Regolamento (UE) 2025/2083, che modifica il Regolamento (UE) 2023/956 con l’obiettivo di semplificare e rafforzare il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Il nuovo atto tiene conto dell’esperienza maturata durante il periodo transitorio, introducendo interventi mirati a rendere il sistema più proporzionato, operativo ed efficace.
Tra le principali novità:
· l’introduzione di un’esenzione de minimis, che definisce una soglia unica basata sulla massa netta cumulativa delle merci importate da un operatore nell’arco di un anno. La soglia, inizialmente fissata a 50 tonnellate, si applica ai settori del ferro e acciaio, dell’alluminio, dei fertilizzanti e del cemento, con esclusione di energia elettrica e idrogeno. Gli importatori che superano la soglia saranno tenuti a rispettare integralmente gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/956, compresa la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e la restituzione dei certificati corrispondenti. La Commissione valuterà annualmente la soglia e potrà modificarla tramite atti delegati per mantenere la copertura del 99% delle emissioni incorporate.
· modifica delle procedure di autorizzazione dei dichiaranti CBAM e dei rappresentanti doganali indiretti, che dovranno ottenere la qualifica di dichiarante autorizzato prima di procedere con le importazioni. È previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2026, durante il quale gli operatori che abbiano presentato domanda di autorizzazione potranno continuare temporaneamente a importare anche oltre la soglia, in attesa della decisione.
· semplificazione dei termini per la dichiarazione annuale e la restituzione dei certificati, ora fissati al 30 settembre dell’anno successivo a quello di importazione (in luogo del 31 maggio), e ridotto l’obbligo trimestrale di detenzione dei certificati dall’80% al 50% delle emissioni stimate. La vendita dei certificati inizierà il 1° febbraio 2027, mentre la cancellazione dei certificati non utilizzati avverrà il 1° novembre di ogni anno.
Sul piano tecnico, il Regolamento introduce modifiche all’ambito di applicazione, escludendo le argille caoliniche non calcinate, precisando il calcolo delle emissioni indirette per l’energia elettrica e l’esclusione dei precursori già soggetti a sistemi ETS equivalenti.
È stata inoltre rafforzata la metodologia per i valori predefiniti in assenza di dati affidabili, ora basata sui dieci Paesi esportatori con le maggiori intensità di emissione disponibili, al fine di prevenire la rilocalizzazione delle emissioni.
In tema di detrazione del prezzo del carbonio pagato in Paesi terzi, viene introdotto un approccio più flessibile e semplificato, con possibilità di utilizzo di prezzi predefiniti annuali o di un prezzo medio annuo stabilito dalla Commissione. Le prove di pagamento dovranno essere certificate da soggetti indipendenti.
Completano il quadro le nuove disposizioni in materia di sanzioni, che prevedono l’allineamento al regime ETS in caso di mancata restituzione dei certificati, con possibilità di riduzione in caso di errori derivanti da informazioni inesatte fornite da terzi. Sono inoltre previste misure di prevenzione contro l’elusione e chiarimenti sulla sanzionabilità degli importatori non autorizzati che superano la soglia de minimis.
Con il Regolamento (UE) 2025/2083, la Commissione europea consolida e razionalizza il funzionamento del CBAM, rafforzandone l’efficacia ambientale e la coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo.
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