La Commissione europea ha pubblicato, in data 16 ottobre 2025, un nuovo aggiornamento delle Consolidated FAQs contro Russia e Bielorussia, relative all’attuazione del Regolamento (UE) 833/2014, Regolamento 269/2014, Regolamento (UE) 692/2014 e Regolamento UE 2022/263.
Tra gli aggiornamenti principali introdotti in questa versione:
• Diamanti naturali lucidati: il periodo di transizione per le importazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2025. Durante questo periodo, la certificazione G7 è raccomandata ma non obbligatoria. I diamanti grezzi con certificati KP che indicano chiaramente il Paese di origine sono accettati dal 1° marzo 2025.
• Price Cap sul petrolio greggio russo (SA 2709 00):
– il precedente tetto massimo di 60 USD/barile è scaduto il 2 settembre 2025;
– i contratti stipulati a partire dal 20 luglio 2025 (“nuovi contratti”) dovevano essere eseguiti entro il 2 settembre 2025;
– il nuovo tetto di 47,6 USD/barile è entrato in vigore il 3 settembre 2025;
– i contratti esistenti stipulati prima del 20 luglio 2025 beneficiano di un periodo di wind-down di 90 giorni, eseguibile fino al 18 ottobre 2025.
• Obblighi di rendicontazione: per le istituzioni finanziarie soggette all’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento 833/2014, la relazione sui trasferimenti di fondi in uscita per il Q3 2025 doveva essere presentata entro il 15 ottobre 2025. La stessa scadenza si applica alle persone giuridiche possedute per oltre il 40% da soggetti russi.
• Aggiornamenti alle FAQ (16 ottobre 2025): chiarimenti sulle restrizioni all’esportazione di articoli a duplice uso e tecnologie avanzate, con indicazioni operative per l’interpretazione delle limitazioni e delle eccezioni.
• Due diligence rafforzata e obblighi aggiuntivi:
– gli operatori dell’UE che commerciano articoli a priorità elevata (CHP items, Critical High Priority Items, Allegato XL) quali, ad esempio, i circuiti integrati elettronici (SA 8542 31) o beni elencati nell’Allegato XLVIII, devono applicare procedure di due diligence rafforzata; l’obbligo per i beni dell’Allegato XLVIII (ad esempio i motori elettrici, generatori e altri componenti elettrici di potenza elevata, SA 8502 20 e i quadri, pannelli, commutatori e dispositivi di protezione elettrica per circuiti elettrici, SA 8536 50) è entrato in vigore il 26 maggio 2025;
– le restrizioni sulla fornitura di servizi IT, ingegneristici e di consulenza alle entità russe non si applicano eccezionalmente fino al 30 settembre 2024 per servizi destinati a entità russe controllate da società UE, SEE, Svizzera o Paesi partner. Dopo tale data, è necessaria un’autorizzazione dall’autorità nazionale competente.
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