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Nuovi adempimenti in materia di origine preferenziale nell'ambito del PEM

14/12/2022 -

Il 30 novembre 2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione 2022/2334 che modifica il Regolamento di esecuzione 2015/2447 (RE) e in particolare l’articolo 61 RE relativo alla dichiarazione del fornitore. L’intervento del legislatore deriva dai cambiamenti avvenuti nell’ambito della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), in particolare in relazione all’introduzione di regole di origine transitorie, applicabili tra la UE e talune parti contraenti della Convezione PEM.

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Il 30 novembre 2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione 2022/2334 che modifica il Regolamento di esecuzione 2015/2447 (RE).

Oltre all’emendamento apportato all’articolo 20 del RE (qui la news), ciò che rileva per gli operatori sono le modifiche dell’articolo 61 RE relativo alla dichiarazione del fornitore.

L’intervento del legislatore deriva dai cambiamenti avvenuti nell’ambito della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), in particolare in relazione all’introduzione di regole di origine transitorie, applicabili tra la UE e talune parti contraenti della Convezione PEM.

Al momento dell’esportazione, qualora l’operatore abbia determinato l’origine preferenziale dei prodotti da esportare applicando le regole transitorie, ciò deve essere indicato sul certificato di circolazione EUR.1 (casella 7) o sulla dichiarazione di origine su fattura.

Con il regolamento 2022/2334, l’articolo 61 del Regolamento di esecuzione 2015/2447, relativo alle dichiarazioni del fornitore, è stato modificato introducendo la possibilità, per chi rilascia le dichiarazioni, di indicare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine preferenziale nell’ambito della convenzione PEM, ossia se sono state applicate le regole tradizionali o le regole transitorie. Qualora tale indicazione non sia presente, si intende che le regole applicate siano le regole della Convenzione PEM originaria.

Inoltre, è stato specificato che gli operatori possono utilizzare dichiarazioni del fornitore, anche quando rilasciate sulla base delle regole di origine PEM tradizionali, come documenti giustificativi per il rilascio di prove di origine (certificati di circolazione o dichiarazione di origine su fattura) sulla base delle regole transitorie quando:

  • I prodotti oggetto della dichiarazione sono classificati nei capitoli 1, 3, 16 (prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del Sistema Armonizzato e
  • Non è stato applicato il cumulo paneuromediterraneo.

Ciò alla luce del fatto che, per i prodotti menzionati, le regole di origine della Convenzione PEM sono più restrittive delle (o uguali alle) regole transitorie: pertanto, se un prodotto è originario sulla base delle regole paneuromediterranee tradizionali, è certamente originario in applicazione delle regole transitorie.

È opportuno specificare che la Commissione europea, nelle linee guida appositamente predisposte, già consigliava, in via del tutto orientativa, l’indicazione dell’eventuale applicazione delle regole transitorie anche nell’ambito degli scambi intra-UE e, nello specifico, sulle dichiarazioni del fornitore, così da consentire ai clienti una corretta determinazione dell’origine preferenziale e la conseguente emissione delle prove di origine nella forma opportuna.

Tali disposizioni, che entreranno in vigore il 20 dicembre 2022, saranno applicabili retroattivamente dal 1° settembre 2021 (data in cui le regole transitorie sono entrate in vigore nei rapporti bilaterali tra la UE e alcune parti contraenti della Convenzione PEM).

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